Attrezzatura subacquea difettosa

La maschera difettosa causò la morte del sub“. Questo uno dei titoli più inquietanti legati alla tragicità delle attività subacquee che si leggeva su Il Tirreno nel gennaio 2013. (Fonte: Il Tirreno ) L’articolo continuava: “L’attrezzatura d’immersione non funzionò correttamente e il sub-lavoratore fu tradito dalla maschera con il respiratore che stava utilizzando in quel momento finendo per annegare. È una delle risultanze delle prime perizie e dell’autopsia eseguita sul corpo di Francesco Vezzani, il trentottenne di San Miniato (residente ultimamente a Castelfiorentino dove si era sposato) che il giorno 23 febbraio 2012 morì nelle acque prospicienti Punta Righini, a Castiglioncello“.
Pur non avendo noi una statistica sui casi di incidenti provocati da un’attrezzatura difettosa, abbiamo ricevuto richiesta di approfondire questo tema, in particolare riferito ai diritti del consumatore.

Avete acquistato un prodotto difettoso ed il venditore ha accampato una serie di scuse per sottrarsi alla riparazione, sostituzione o restituzione del prezzo corrisposto?

Ecco i Vostri diritti.

Prima di tutto, è necessario chiarire che la normativa di riferimento è il Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005), il quale distingue tra prodotto difettoso (artt. 114 e seguenti) e vizio di conformità del prodotto (Artt. 128 e seguenti).

In caso di prodotto difettoso l’accento è posto sulla sicurezza del prodotto, e comporta la responsabilità, in primis, del produttore e, solo nel caso in questi non sia individuato e comunicato al danneggiato entro tre mesi dalla denuncia dell’evento, anche del fornitore (cioè chi ha venduto il bene).

Nell’ottica di rafforzare la tutela del consumatore finale, dunque, il legislatore ha disposto che il fornitore sia ritenuto responsabile allo stesso modo del produttore nell’ipotesi in cui:

  1. non sia nota l’identità del produttore;

  2. il fornitore abbia distribuito il prodotto (in vendita, in prova, a noleggio, ecc) nell’esercizio di una attività commerciale;

  3. il fornitore non riesca a fornire al danneggiato elementi sufficienti all’identificazione del produttore o di chi gli ha fornito a sua volta il prodotto, entro un termine di tre mesi dalla denuncia o entro il più ampio termine concesso eventualmente dal Giudice.

In caso non ricorrano tali elementi, il produttore è responsabile dei danni cagionati dal proprio prodotto.
Ai sensi dell’art. 123 Cod. Consumo è risarcibile il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali ed il danno derivante dalla distruzione o dal deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, in questo secondo caso nella misura che ecceda la somma di Euro 387,00.
Il danneggiato per ottenere il risarcimento è tenuto a provare il difetto del prodotto, il danno e la connessione causale tra difetto e danno (art. 120), prova non sempre agevole da fornire soprattutto quanto il prodotto difettoso sia un bene altamente tecnologico. Non è invece necessario che il danneggiato provi la colpa del produttore, che si ritiene invece presunta.
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile, semprechè non siano trascorsi più di dieci anni dal giorno in cui il produttore abbia messo in circolazione il prodotto.
L’art. 129 Cod. Consumo disciplina invece la conformità del prodotto, ovvero la sua rispondenza agli standard di idoneità all’uso, qualità, e prestazioni abituali del prodotto, avendo altresì riferimento alla pubblicità che di esso si è fatta o alle dichiarazioni presenti in etichetta.
Per vizio del prodotto non si intende solamente quel difetto che lo rende del tutto inutilizzabile da parte del compratore, ma anche i difetti di qualità o di costruzione che rendono il prodotto parzialmente inutilizzabile o non conforme alla presentazione fatta dal venditore prima o durante la vendita o ancora un prodotto di qualità o prestazioni inferiori rispetto alla qualità e alle prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo.

In tutti questi casi, il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per tutti i vizi ed i difetti che il prodotto presenta, ed il consumatore avrà perciò diritto – a sua scelta e senza alcuna spesa aggiuntiva – alla riparazione del bene o alla sua sostituzione, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o risulti eccessivamente oneroso rispetto all’altro: in questo ultimo caso, il consumatore avrà comunque diritto ad ottenere il servizio meno oneroso per il venditore.
Il venditore dovrà provvedere alla riparazione o sostituzione entro un congruo termine dalla richiesta: la legge non precisa il termine assoluto entro il quale il consumatore ha diritto ad ottenere il bene conforme al contratto, lasciando che la congruità del termine sia determinata dalle parti in relazione al tipo di prodotto, al luogo di vendita ed agli usi commerciali (un prodotto raro o di altissima tecnologia richiederà più tempo di sostituzione/riparazione rispetto ad un bene di uso comune).
Proprio per l’impossibilità di stabilire a propri il termine entro il quale il consumatore avrà diritto ad ottenere la sostituzione/riparazione del prodotto difettoso comprato, è buona norma chiedere al venditore di indicare per iscritto sullo scontrino o su altro documento inerente al prodotto il termine entro il quale sarà possibile ottenere un prodotto conforme. Infatti, l’inosservanza del termine da parte del venditore darà diritto al consumatore di ottenere immediatamente la restituzione del prezzo pagato.

Nel caso in cui la riparazione o la sostituzione del prodotto risultasse impossibile o eccessivamente onerosa per il venditore, ovvero nel caso in cui il venditore non abbia provveduto alla sostituzione/riparazione del bene entro il termine concordato, il consumatore avrà diritto ad ottenere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto e, quindi, la restituzione di quanto pagato. Solo in caso il difetto sia di lieve entità e non sia possibile o sia eccessivamente oneroso esperire la riparazione/sostituzione del medesimo, l’unico rimedio esperibile sarà la riduzione del prezzo, non essendo possibile pretendere la risoluzione dell’intero contratto e la restituzione di quanto pagato.

Si noti che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore anche qualora rilevi che i difetti del prodotto siano imputabili al produttore del prodotto medesimo: in questo caso il venditore dovrà ugualmente tenere indenne il cliente provvedendo alla riparazione o sostituzione del prodotto, salvo poi rivolgersi al produttore per ottenere il risarcimento del proprio danno.

Per quanto riguarda i termini entro i quali bisogna denunciare i vizi del bene comprato, l’art. 132 Cod. Consumo prevede che il venditore sia ritenuto responsabile quando il difetto di conformità si manifesti entro 2 anni dalla consegna del bene.
Il consumatore decade però dalla garanzia prevista se non provveda alla denuncia del vizio entro 2 mesi dalla scoperta del difetto, sempreché il venditore non abbia riconosciuto il vizio; in tale ipotesi non è necessaria la denuncia entro il termine indicato.
La norma dispone inoltre che – salvo prova contraria – si presume che i difetti di conformità che si siano manifestati entro 6 mesi dall’acquisto del prodotto fossero già presenti al momento della vendita, esonerando così l’acquirente dal fornire la prova che il difetto manifestato sia sopravvenuto per un cattivo utilizzo del prodotto.
L’azione diretta ad ottenere quanto dovuto non è più proponibile dopo che siano trascorsi 26 mesi dalla consegna del prodotto difettoso, salvo il caso in cui il venditore abbia riconosciuto i vizi della cosa alienata ed abbia assunto il contestuale impegno di eliminarli mediante le riparazioni o la sostituzione della cosa con un’altra: in questo ultimo caso, essendosi costituita un ‘obbligazione nuova ed autonoma rispetto a quella originaria di garanzia, il termine per proporre un’azione giudiziaria è di dieci anni.

Infine, è necessario ricordare che spesso i prodotti sono dotati di una garanzia propria – c.d. garanzia convenzionale – solitamente più ampia rispetto alla tutela prevista dalla legge. In questo caso la garanzia vincola chi la offre, secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima.
Per fare un esempio, se un prodotto è dotato di una garanzia di 5 anni offerta dal produttore del bene, il compratore potrà rivolgersi al suo diretto venditore per ottenere la riparazione/sostituzione se il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna del bene mentre dovrà rivolgersi al produttore, se il vizio si manifesta dopo i due anni dalla consegna ed entro i 5 anni indicati nella garanzia convenzionale.

Articolo pubblicato su ScubaZone n.11

Per una consulenza professionale non esitare a contattarci: info@iltuolegale.it

Non si effettua consulenza legale gratuita.

E’ assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo presente in questo articolo senza il consenso dell’autore. In caso di citazione è necessario riportare la fonte del materiale citato.

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *