Polizza assicurativa subacquea: conoscerla per utilizzarla al meglio

Sono sicuramente tantissimi i subacquei che sono coperti da una polizza assicurativa contro i rischi che questa passione può comportare, ma quanti di loro hanno letto le condizioni assicurative della propria polizza?

Abbiamo analizzato i termini contrattuali della copertura assicurativa subacquea più famosa al mondo (DAN) per una breve trattazione relativa a quando e come opera la copertura assicurativa nonché le clausole a cui è necessario prestare più attenzione.

Naturalmente, vi sono vari piani assicurativi che permettono di scegliere la copertura più adatta al tipo di attività che viene svolta ed a ogni esigenza (per subacquei ricreativi, professionisti, club o famiglie) ed ognuna di esse ha varie fasce di adesione (bronze, silver e gold), caratterizzate principalmente da differenti massimali di indennizzo.

Innanzi tutto, si rileva che la polizza assicurativa subacquea è prestata per il subacqueo con o senza autorespiratore, sportivo o professionista (a seconda della forma prescelta) che si immerga in aria, in trimix, nitrox o in altre miscele arricchite aria-ossigeno o di ossigeno per ottimizzare la decompressione, effettuate sia con circuito aperto che con rebreather.
Le condizioni di assicurazione indicano puntualmente le miscele che si possono usare per ogni tipo di polizza prescelta e le profondità massime di immersione entro le quali possono essere adoperate ai fini dell’indennizzo.

La garanzia è valida per le conseguenze di infortuni accaduti nell’intervallo di tempo compreso tra l’imbarco e lo sbarco dal natante (o imbarcazione) di appoggio ovvero tra la vestizione e svestizione per le immersioni da terra e comprende, altresì, i danni avvenuti in piscina sempreché relativi ad esercitazioni subacquee.

I termini generali di assicurazione precisano che la polizza copre tutti gli infortuni subiti nello svolgimento di attività subacquea, derivanti da causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, con espressa esclusione degli infortuni derivanti da stati di intossicazione (alcolica, da medicinali o da sostanze stupefacenti), da situazioni patologiche preesistenti alla data dell’accadimento del sinistro, dallo stato di gravidanza dell’assicurata e dalle sue conseguenze.
Sono espressamente esclusi dalla validità della polizza gli indennizzi relativi ad infortuni relativi a:

  • persone di età superiore ai 75 anni (se non autorizzate per iscritto nella polizza);

  • lavori o pratiche commerciali

  • svolgimento di gare o tentativi di record

Inoltre, è escluso qualsiasi tipo di indennizzo per infortuni causati da:

  • stato alterato dall’utilizzo di sostanze stupefacenti o alcool;

  • malattie pregresse o condizioni mediche o menomazioni non dichiarate all’atto di stipulazione della polizza;

  • azioni intenzionali o gravemente colpose;

  • richieste di indennizzo direttamente o indirettamente causate da, derivanti o provocate da un viaggio in località per le quali il Governo del Paese di residenza dell’assicurato abbia emesso avvisi che sconsigliano il viaggio.

Ai fini dell’operatività della polizza, l’infortunato deve denunciare l’infortunio il prima possibile, e comunque entro 5 giorni dall’infortunio o dal rientro in patria nel caso in cui l’infortunio si sia verificato durante un viaggio, provando gli elementi del proprio diritto all’indennizzo e consentendo le indagini e gli accertamenti necessari a stabilire l’operatività della polizza e l’entità dell’indennizzo, tra cui la richiesta della documentazione medica ai dottori che hanno curato l’infortunato (che li dovrà sollevare dal segreto professionale a cui debbono rispondere).

Una clausola da tenere bene a mente nel caso in cui si verifichi un infortunio indennizzabile è quella relativa alla necessità di allertare immediatamente il DAN, affinché questo possa intervenire e gestire direttamente l’assistenza: solo in questo caso, infatti, la Compagnia di Assicurazioni si assume la totale copertura dei costi relativi alle spese infortunistiche necessarie all’assicurato, per un ammontare illimitato, quali, il trasporto di pronto soccorso al centro ospedaliero più vicino, le cure necessarie comprensive del trattamento iperbarico, le spese di degenza ospedaliera, le spese di extra hotel in caso di confinamento forzato per un certo periodo di tempo e le spese del biglietto aereo per il ritorno a casa.
Al contrario, nei casi in cui il DAN non sia stato allertato e non abbia gestito direttamente l’assistenza, la Società – su presentazione della idonea documentazione – risponderà entro i limiti di un massimale annuo che varia a seconda della polizza e della fascia di polizza prescelta e, per quanto riguarda le spese di extra hotel, entro i limiti di un massimale “evento”, anch’esso variabile.

In ogni caso, sia che DAN sia stato allertato o meno, è previsto un indennizzo per le spese mediche specialistiche successive e per la perdita o il forzato abbandono dell’attrezzatura subacquea a seguito di infortunio entro i limiti compresi in massimali variabili (a seconda della polizza prescelta).
Nel caso di operatività della polizza la copertura assicurativa comprende (nei limiti dell’importo indicato nella polizza):

  • spese delle emergenze mediche e di rimpatrio;

  • spese di permanenza per l’assicurato ed un accompagnatore (solo il costo della camera) oltreché il ricovero di un eventuale animale che viaggia con l’assicurato;

  • diaria per ogni giorno di ospedale superiore al primo;

  • spese per l’acquisto di eventuali protesi (fino ad Euro 1.000,00)

  • se giudicato necessario, pagamento di Cure Mediche specialistiche, incluse le prime cure post acute, la riabilitazione e la terapia dello stress post-traumatico, fino al massimale stabilito nel certificato di polizza;

  • l’indennizzo in caso di morte o disabilità entro i massimali indicati nella polizza;

  • spese per la ricerca ed il rimpatrio della salma.

Si rileva infine che la polizza assicurativa copre altresì le spese legali per intentare o resistere in una causa giudiziaria basata su un infortunio subacqueo occorso durante l’operatività della polizza e da questa coperto, nonché tiene indenne l’assicurato – nei limiti del massimale –per le somme che questi è tenuto a versare a terzi a titolo di responsabilità civile connessa all’infortunio subacqueo.

A parte il DAN – presa ad esempio trattando specificatamente gli indennizzi derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell’attività subacquea – è possibile scegliere tra molte polizze che assicurano la persona dai rischi ed infortuni a cui la persona può incorrere durante la propria attività lavorativa o durante il tempo libero: attenzione però che, nelle polizze non specificatamente nate per l’attività subacquea, spesso vi è l’esclusione degli infortuni occorsi in occasione dello svolgimento di attività giudicate pericolose (quali, appunto, la subacquea).
Pertanto, nel caso in cui venga stipulata una polizza contro gli infortuni “generica”, sarà indispensabile accertarsi che l’attività subacquea sia ricompresa nei termini di polizza.

Articolo pubblicato su ScubaZone n.8

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