Responsabilità medica del chirurgo estetico

Al giorno d’oggi è sin troppo frequente imbattersi in problematiche che riguardano la nostra salute. Un tema assai dibattuto ed in continuo cambiamento è proprio quello che riguarda il ruolo del medico ed i limiti di azione cui questo è sottoposto in virtù delle regole dettate dal nostro ordinamento.
Il ricorso alla chirurgia è normalmente l’ultimo stadio per la risoluzione di problemi legati alla salute di ciascun individuo privilegiandosi – ove possibile – soluzioni alternative.
Agire per la soluzione dei problemi prospettati dal paziente non è sempre cosa facile e dei risultati deludenti possono creare problemi molto spesso irrimediabili per colui che decide di sottoporsi ad un’operazione chirurgica.
In ambito di chirurgia estetica, il consenso del paziente riveste un ruolo determinante nel nostro ordinamento e rappresenta un indispensabile presupposto per un corretto operato del professionista.
Il medico chiamato ad intervenire chirurgicamente nella risoluzione di problemi estetici lamentati dal paziente è tenuto necessariamente ad acquisire il consenso di colui che si sottopone all’intervento (ex art. 50 c.p.) in quanto il professionista non agisce nell’adempimento di un dovere (ex art. 51 c.p.) come nelle ipotesi di rischi gravi per la salute.
Ed infatti nella chirurgia estetica, il necessario consenso informato, sottoscritto dal paziente, deve essere molto più dettagliato di quello utilizzato normalmente per altri tipi d’intervento legati solo ed esclusivamente al bene “salute”.
Il paziente deve essere messo nelle condizioni di recepire i rischi a cui egli si sottopone per un fine esclusivamente “estetico”. Deve attentamente valutare i costi – benefici della propria scelta con l’aiuto del medico chirurgo che è tenuto a fornire ogni chiarimento a riguardo.
Il bene “salute” è un bene costituzionalmente garantito anche perché riguarda l’interesse della collettività’ (art. 32 Cost.).
Tutto ciò che riguarda l’aspetto estetico del nostro corpo è argomento all’ordine del giorno (televisione, giornali, ecc…) ma quali sono i limiti che si devono rispettare per ottenere la “trasformazione” del proprio corpo e, soprattutto, quali sono gli strumenti conosciuti e utilizzati per ottenere in modo corretto il risultato estetico finale?.
Anche il codice civile tutela il bene salute e riconosce implicitamente possibile il ricorso alla chirurgia estetica nei limiti in cui è possibile disporre del proprio corpo (art. 5 c.c.).
La distinzione più importante per una corretta analisi dell’argomento si riassume in un semplice quesito: attività medico-chirurgica a fini terapeutici o ai fini solo estetici?
La distinzione – ai fini penali – è importantissima.
La possibilità di difesa del medico chiamato ad essere giudicato in sede penale dal paziente “offeso” varia a seconda delle ipotesi poichè la “giustificazione” (tecnicamente detta scriminante) sul proprio operato diviene tanto più “forte” quanto più il medico riesce a provare di avere agito nell’adempimento di un dovere (art. 51 c.p.).
Viceversa, il trattamento chirurgico meramente estetico, poiché riguarda interventi dettati, nella maggior parte dei casi, da volontaria decisione e iniziativa del paziente, trova la propria principale causa di giustificazione nel consenso dell’avente diritto così come regolato ex art. 50 c.p.
Ma anche in tale seconda ipotesi bisogna sempre tenere presente che mai e poi mai il professionista è autorizzato ad operare senza il consenso informato del paziente.
Unica eccezione riguarda i casi previsti dall’ordinamento e riconducibili a ragione di assoluta, urgente e inderogabile necessità terapeutica.
Fatta, quindi, eccezione per gli interventi obbligatori per legge ovvero per l’ipotesi in cui ricorrano gli estremi dello stato di necessità e il paziente non possa per le sue particolari soggettive condizioni prestare il necessario consenso, tutti i trattamenti sanitari sono di norma volontari, in ottemperanza al disposto costituzionale di cui agli articoli 13 e 32 della Costituzione.
Il medico deve sempre analizzare lo stato di salute del paziente prima, dopo e durante il proprio intervento ed il consenso informato rappresenta elemento principale nella valutazione dell’operato medico.
Questo deve essere completo con l’indicazione necessaria delle tecniche e degli eventuali materiali da utilizzarsi per l’operazione. Devono essere sempre elencati sia i rischi che i benefici che possono derivare da eventuali e potenziali complicazioni ed esiti.
Per ciò che concerne il periodo seguente l’intervento il medico deve sempre indicare al paziente la condotta o gli specifici accorgimenti che questi deve rispettare nel periodo post-operatorio affinché si possa facilitare il migliore risultato possibile ed ottenere il massimo beneficio.
Se per il corretto risultato finale dell’operazione possono incidere fattori estranei alla professionalità del chirurgo, questi devono essere elencati affinché il paziente possa decidere se sottoporsi comunque al rischio d’intervento anche perché, si ribadisce, il corretto adempimento dell’obbligo di informazione appare essere, allo stato, l’unico strumento positivamente previsto dalla normativa in vigore idoneo a escludere la sussistenza di una vera e propria responsabilità penale in capo al medico e ciò soprattutto nell’ipotesi in cui questo non raggiunge il risultato previsto.
Tuttavia, anche in tale ultima sfortunata ipotesi potrebbe capitare che il professionista – secondo un recente orientamento della Cassazione – non risponda in sede penale del mancato raggiungimento del risultato che il cliente si attendeva (e che egli non è tenuto ad assicurare) purchè egli abbia agito in assenza di negligenza o imperizia e purchè egli abbia prospettato al paziente in modo realistico le possibilità dell’ottenimento del risultato.
In conclusione è possibile ritenere che il medico, per essere penalmente responsabile del proprio operato, deve aver agito colposamente e cioè senza il rispetto di quel principio che impone di verificare la prevedibilità o evitabilità dell’evento negativo che si è verificato in danno del paziente.
Tale principio, assai importante, risulterà violato ogni volta in cui non sono osservate quelle regole di condotta della migliore scienza ed esperienza nel settore.

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