Nota: per informazioni aggiornate, consulta la versione aggiornata dell’articolo sugli animali in condominio, aggiornata in base all’articolo 1138 C.C. (modifica del 2012).
Tra gli argomenti più dibattuti in tema condominiale vi è quello della detenzione di animali all’interno del condominio: quando può dirsi lecita? Quando, al contrario, si può protestare o intervenire per porre termine ad eventuali comportamenti pregiudizievoli dell’animale?
Possiamo distinguere tre ipotesi:
- il caso in cui il regolamento condominiale vieti assolutamente la detenzione di animali da parte dei condomini;
- il caso in cui il regolamento vieti genericamente la detenzione di animali per ragioni di igiene e tranquillità del condominio;
- il caso in cui non vi sia alcun regolamento o divieto.
E’ importante sottolineare che il divieto di possedere un animale può ritenersi valido solo se il regolamento che pone il divieto è di tipo contrattuale, ovvero accettato dal singolo condomino all’atto del rogito o approvato durante l’assemblea condominiale dall’unanimità dei condomini.
Nel caso in cui il divieto sia validamente posto, la trasgressione potrà essere fatta valere dagli altri condomini o dall’amministratore condominiale avanti al Giudice di Pace del luogo in cui il condominio è sito affinché l’Autorità Giudiziaria disponga con un provvedimento d’urgenza ex articolo 700 del Codice di Procedura Civile l’allontanamento dell’animale dal condominio, con divieto assoluto di farne ritorno.
Nel caso in cui il divieto di detenzione di animali sia indicato dal regolamento in modo generico, per motivi di tranquillità ed igiene, la presenza di animali all’interno del condominio non è da sola sufficiente a violare il divieto, ma è altresì necessario che l’animale rechi effettivamente molestie ai condomini. Infatti, sia il disturbo (l’abbaiare, il rumore delle unghie sul pavimento) che le immissioni (odore del pelo, bisogni fisiologici) devono ritenersi illecite solo quando per la loro intensità e la loro frequenza siano tali da cagionare l’insofferenza o provocare disturbi alla quiete o malessere anche a persone di normale sopportazione, poiché ciò costituisce uso anormale del diritto di proprietà. Il Giudice, in tal caso potrà disporre l’allontanamento dell’animale, affidandone la custodia ad enti specializzati.
Nell’ultima ipotesi, in caso in cui il regolamento condominiale nulla dica in proposito della detenzione di animali o in mancanza di un regolamento di tipo contrattuale (l’unico in grado di porre tale limitazione), la legittimità della detenzione di animali è subordinata al fatto che le immissioni (rumori, pelo, bisogni fisiologici) provocate dagli animali non eccedano la normale tollerabilità, ai sensi dell’articolo 844 del codice civile.
Solo nel caso in cui il Giudice rilevi che le immissioni causate dall’animale siano intollerabili disporrà l’allontanamento dell’animale dal condominio.
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Articolo Pubblicato su QN-Economia (il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino)
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