Il 10 giugno 2015, il disegno di Legge sul reato di omicidio stradale ha ottenuto il via libero dal Senato con 163 sì, 2 astenuti e 65 voti contrari. Il provvedimento ora dovrà essere esaminato dalla Camera.
Nello specifico, il nuovo articolo 589 bis c.p. (omicidio stradale) prevede la reclusione da 8 a 12 anni per omicidio colposo, commesso dal conducente di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso superiore a 1,5 g/l o di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
In caso di conducente professionale (attività di trasporto di persone o cose) la stessa pena si applica anche per tassi alcolemici superiori a 0,8 g/l.
Mentre, la pena viene diminuita da 7 a 10 anni di carcere se l’omicidio stradale viene commesso da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l, oppure se vengono superati, di molto, i limiti di velocità.
In caso di concorso di colpa la pena è diminuita sino alla metà, mentre in caso di morte di più persone la pena viene triplicata, anche se “non può superare gli anni 18” e in caso di fuga la pena viene aumentata da 1/3 alla metà.
Lesioni personali stradali
Il nuovo articolo 590 bis c.p. prevede una pena di reclusione da 2 a 4 anni in caso di lesioni personali provocate in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso superiore a 1,5 g/l o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Se si tratta di conducente professionale (per il trasporto di persone e di cose) la stessa pena si applica anche se vengono riscontrati tassi superiori a 0,8 g/l.
Mentre, la pena viene ridotta da 9 mesi a 2 anni di carcere se il reato de quo viene commesso:
- in stato di ebbrezza alcolica con tasso superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5 g/l;
- superando, in modo consistente, i limiti di velocità previsti;
- passando con il rosso o circolando contromano;
- effettuando manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve e dossi;
- sorpassando un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
Sono previste delle aggravanti:
- nel caso di lesioni gravi, la pena è aumentata da 1/3 alla metà;
- nel caso di lesioni gravissime, la pena è aumentata dalla metà a 2/3
In caso di concorso di colpa la pena è diminuita sino alla metà.
Mentre, in caso di lesioni a più persone la pena viene triplicata anche se “non può superare gli anni 7”.
Da ultimo, in caso di fuga la pena viene aumentata da 1/3 alla metà.
Pene accessorie: revoca patente sino a 30 anni
Per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali consegue la revoca della patente, anche in caso di richiesta di patteggiamento.
Nel caso di violazione dell’art. 589 bis c.p. il soggetto non potrà conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca. Il termine viene elevato a 20 anni, nel caso in cui l’interessato sia già stato condannato (in precedenza) per i reati di guida in stato di ebbrezza (con tasso superiore a 0,8 g/l) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope.
Mentre il termine viene esteso a 30 anni quando il soggetto viene trovato alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento dell’incidente.
Inoltre, in caso di lesioni personali stradali l’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 5 anni dalla revoca.
Tale termine è raddoppiato se il soggetto abbia già subito (in precedenza) una condanna per guida in stato di ebbrezza (con tasso superiore a 0,8 g/l) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Da ultimo, il termine è ulteriormente aumentato sino a 12 anni nel caso in cui l’interessato oltre ad essere alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica, conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, abbia anche violato i limiti di velocità al momento del sinistro.
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Per quanto riguarda il reato di omicidio stradale è previsto il raddoppio dei termini di prescrizione ed è previsto l’obbligo di arresto in flagranza (per le lesioni personali stradali l’arresto è solo facoltativo).
Infine, nel caso in cui il soggetto, accusato di omicidio o di lesioni stradali, si rifiuta di sottoporsi ai test di routine, può essere predisposto il prelievo coatto di campioni biologici, nel rispetto degli accorgimenti già previsti dal Codice Penale.
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