Una breve analisi delle principali novità fiscali contenute nella Finanziaria 2008.
Deducibilità degli interessi passivi.
E’ la norma che forse ha subito la trasformazione più radicale. Con l’intento di semplificare un articolato di norme che limitavano la deducibilità degli interessi passivi quali la thin capitalizatio ed il pro rata patrimoniale (art. 97 e 98 TUIR) viene abrogata dal bilancio successivo a quello chiuso al 31/12/07 l’insieme di tali norme e sostituita con una nuova di più facile comprensione.
Ambito soggettivo: tutti i soggetti ires ad esclusione di banche, soc. di assicurazioni e società con capitale sottoscritto da enti pubblici.
Ambito oggettivo: tutti gli interessi passivi a prescindere dalla fonte ad esclusione di quelli capitalizzabili (art. 110 co 1 b).
La norma prevede che l’ammontare massimo degli interessi passivi deducibili è pari all’ammontare di quelli attivi dello stesso periodo, la parte eccedente è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica come desumibile dal bilancio, con l’esclusione delle voci relative agli ammortamenti ed ai leasing (art.96).
Abolizione del quadro EC.
Al fine di rendere l’imponibile fiscale più vicino al risultato prima delle imposte del bilancio la finanziaria ha previsto l’abolizione di tutte le rilevazioni extracontabili effettuate a soli fini fiscali.
Dal 2008 gli importi deducibili saranno pari a quelli transitati per il conto economico del bilancio.
Bisogna prestare particolarmente attenzione ad una norma antielusiva , l’Amministrazione Finanziaria può disconoscere ammortamenti od accantonamenti non coerenti con i comportamenti contabili sistematici adottati nei precedenti esercizi.
Per riallineare velocemente il doppio binario che le rilevazioni extracontabili avevano creato in passato vi sono previste due strade:
• assoggettare la riserva indisponibile per deduzioni da quadro EC ad un imposta sostitutiva dell’1% rendendola quindi libera;
• riattribuire ai valori civilistici valenza anche fiscale previo pagamento di un imposta sostitutiva progressiva con le seguenti aliquote 12%, 14%, 16%.
Ammortamenti anticipati ed accelerati.
Dall’esercizio successivo a quello chiuso al 31/12/2007 non sarà più possibile effettuare ammortamenti accelerati od anticipati per ridurre la vita economica dei beni strumentali. Se in merito al primo dei due, molto poco utilizzato nella realtà aziendale, non se ne sentirà molto la mancanza, l’ammortamento anticipato era il mezzo ideale per quei beni strumentali a veloce ciclo di sostituzione.
La norma è direttamente legata all’abolizione delle deduzioni extracontabili di cui sopra.
L’unico vantaggio per il contribuente è contenuto nella norma transitoria che permette di utilizzare il coefficiente di ammortamento intero già dal primo anno e nella promessa di una prossima revisione dei coefficienti ministeriali oramai obsoleti.
Leasing.
Stessa sorte è toccata ai leasing, sovente utilizzati per abbreviare il periodo di ammortamento di un cespite.
Con le nuove regole gli stessi perdono un po’ di efficacia infatti:
• per i beni mobili il contratto di leasing non potrà essere più breve di 2/3 dell’ammortamento ordinario;
• per gli immobili dovrà essere di almeno di 11 o 18 anni a seconda dell’attività esercitata;
• per la auto aziendali pari al periodo di ammortamento.
Gli interessi passivi impliciti nel canoni inoltre dovranno seguire le stesse regole di deduzione dettate dal nuovo art. 96 TUIR di cui si è già detto.
Operazioni straordinarie.
Le operazioni di conferimento di azienda, fusioni e scissioni vengono riportate al principio generale di neutralità fiscale prevedendo una continuità di valori tra i danti e gli aventi causa nell’operazione.
Viene quindi a decadere la possibilità di effettuare un conferimento di azienda “realizzativo”, tassato in forma ordinaria in capo al conferente, rimanendo la sola disciplina del conferimento in neutralità. Alla disciplina generale vi è una sola eccezione consistente nella cessione dell’unica azienda dell’imprenditore individuale che, dopo la cessione perderà la qualifica di imprenditore, ma potrà tassare l’eventuale plusvalenza come reddito diverso.
Parallelamente alla neutralità fiscale nelle suddette operazioni straordinarie è possibile ottenere il riconoscimento fiscale totale o parziale dei maggiori valori iscritti a bilancio pagando un imposta sostitutiva progressiva con aliquote crescenti del 12, 14 e 16%. Tale imposta potrà essere versate in tre rate annuali pari al 30, 40 e 30% del valore complessivo.
Razionalizzazione della pex
Viene resa omogenea la percentuale di esenzione nella disciplina della partecipation exemption che a partire dal 2008 ritorna ad essere imponibile al 5% contro il 16% del 2007.
Anche l’holding period torna simmetrico per la realizzazione delle plusvalenze e minusvalenze, consistente in 12 mesi.
Rimane inspiegabilmente la totale indeducibilità delle minusvalenze.
Dividendi.
Al fine di adeguare il regime fiscale dei dividendi comunitari, parificandolo ai nazionali, viene sostituita la ritenuta a titolo di imposta del 27% con una ritenuta del 1,375%. La norma vale per i dividendi prelevati dagli utili formatisi dal 2008.
White list.
Sostituisce la precedente black list contenente l’elenco dei paesi costituenti paradisi fiscali.
Dal 2008 saranno emanate due white list contenenti i paesi con cui vi è uno scambio di informazioni (la prima) e quelli con un livello di tassazione non sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia.
Spese di rappresentanza.
Diventano totalmente deducibili nell’esercizio le spese qualificate di rappresentanza che rispondono a requisiti di inerenza e congruità appositamente individuati.
E’ assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo presente in questo articolo senza il consenso dell’autore. In caso di citazione è necessario riportare la fonte del materiale citato.
Fabio Maestri
Dottore Commercialista
info@iltuolegale.it