Avete acquistato un prodotto difettoso ed il venditore ha accampato una serie di scuse per sottrarsi alla riparazione, sostituzione o restituzione del prezzo corrisposto?
Ecco i Vostri diritti.
Prima di tutto, è necessario chiarire che per vizio del prodotto non si intende solamente quel difetto che lo rende del tutto inutilizzabile da parte del compratore, ma anche i difetti di qualità o di costruzione che rendono il prodotto parzialmente inutilizzabile o non conforme alla presentazione fatta dal venditore prima o durante la vendita o ancora un prodotto di qualità o prestazioni inferiori rispetto alla qualità e alle prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo.
In tutti questi casi, il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per tutti i vizi ed i difetti che il prodotto presenta, ed il consumatore avrà perciò diritto – a sua scelta e senza alcuna spesa aggiuntiva – alla riparazione del bene o alla sua sostituzione, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o risulti eccessivamente oneroso rispetto all’altro: in questo ultimo caso, il consumatore avrà comunque diritto ad ottenere il servizio meno oneroso per il venditore.
Il venditore dovrà provvedere alla riparazione o sostituzione entro un congruo termine dalla richiesta: la legge non precisa il termine assoluto entro il quale il consumatore ha diritto ad ottenere il bene conforme al contratto, lasciando che la congruità del termine sia determinata dalle parti in relazione al tipo di prodotto, al luogo di vendita ed agli usi commerciali (un prodotto raro o di altissima tecnologia richiederà più tempo di sostituzione/riparazione rispetto ad un bene di uso comune).
Proprio per l’impossibilità di stabilire a propri il termine entro il quale il consumatore avrà diritto ad ottenere la sostituzione/riparazione del prodotto difettoso comprato, è buona norma chiedere al venditore di indicare per iscritto sullo scontrino o su altro documento inerente al prodotto il termine entro il quale sarà possibile ottenere un prodotto conforme. Infatti, l’inosservanza del termine da parte del venditore darà diritto al consumatore di ottenere immediatamente la restituzione del prezzo pagato.
Nel caso in cui la riparazione o la sostituzione del prodotto risultasse impossibile o eccessivamente onerosa per il venditore, ovvero nel caso in cui il venditore non abbia provveduto alla sostituzione/riparazione del bene entro il termine concordato, il consumatore avrà diritto ad ottenere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto e, quindi, la restituzione di quanto pagato. Solo in caso il difetto sia di lieve entità e non sia possibile o sia eccessivamente oneroso esperire la riparazione/sostituzione del medesimo, l’unico rimedio esperibile sarà la riduzione del prezzo, non essendo possibile pretendere la risoluzione dell’intero contratto e la restituzione di quanto pagato.
Si noti che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore anche qualora rilevi che i difetti del prodotto siano imputabili al produttore del prodotto medesimo: in questo caso il venditore dovrà ugualmente tenere indenne il cliente provvedendo alla riparazione o sostituzione del prodotto, salvo poi rivolgersi al produttore per ottenere il risarcimento del proprio danno.
Per quanto riguarda i termini entro i quali bisogna denunciare i vizi del bene comprato, è importante sottolineare che il decreto legislativo 2 febbraio 2002 n. 24, recependo la direttiva 1999/44/CE, è venuto in aiuto del consumatore introducendo nel codice civile agli articoli 1519 e seguenti una disciplina particolare, che si applica nei casi in cui il compratore sia anche un consumatore, ovvero sia “qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta ” (art. 1519 c.c.).
In questo caso, non si applica la regola per il cui il vizio o il difetto del prodotto deve essere denunciato entro il termine di otto giorni dalla sua scoperta e non oltre un anno dalla consegna del bene, bensì il venditore è responsabile quando il difetto si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene ed il consumatore lo ha denunciato entro due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è inoltre necessaria se il venditore ha riconosciuto il difetto.
L’azione diretta ad ottenere quanto dovuto non è più proponibile dopo che siano trascorsi 26 mesi dalla consegna del prodotto difettoso, salvo il caso in cui il venditore abbia riconosciuto i vizi della cosa alienata ed abbia assunto il contestuale impegno di eliminarli mediante le riparazioni o la sostituzione della cosa con un’altra: in questo ultimo caso, essendosi costituita un ‘obbligazione nuova ed autonoma rispetto a quella originaria di garanzia, il termine per proporre un’azione giudiziaria è di dieci anni.
Infine, è necessario ricordare che spesso i prodotti sono dotati di una garanzia propria – c.d. garanzia convenzionale – solitamente più ampia rispetto alla tutela prevista dalla legge. In questo caso la garanzia vincola chi la offre, secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima.
Per fare un esempio, se un prodotto è dotato di una garanzia di 5 anni offerta dal produttore del bene, il compratore potrà rivolgersi al suo diretto venditore per ottenere la riparazione/sostituzione se il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna del bene mentre dovrà rivolgersi al produttore, se il vizio si manifesta dopo i due anni dalla consegna ed entro i 5 anni indicati nella garanzia convenzionale.
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