Unioni civili e convivenze di fatto

Il DDL Cirinnà ha introdotto le unioni civili tra persone dello stesso sesso e ha disciplinato le convivenze di fatto.

Ecco, in estrema sintesi, cosa prevede la normativa.

Secondo il DDL Cirinnà, l’unione civile si potrà costituire “di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni”. L’atto così formato verrà, poi, registrato nell’archivio dello stato civile.

Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco “all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione”.  Entrambe le parti sono tenute, “ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalinga, a contribuire ai bisogni comuni”, “a concordare l’indirizzo della vita familiare” e “ a fissare la residenza comune”.

La nuova legge prevede, inoltre, che al partner dell’unione spettino la pensione di reversibilità e il Tfr maturato dal compagno/a e che trovino applicazione  le norme in materia di successione già in vigore per il matrimonio: il partner superstite, pertanto, avrà diritto alla “quota di legittima”.

Per convivenza di fatto si intende, invece, quella tra “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

In questo caso, il DDL prevede che per le decisioni in materia di salute il partner “possa designare l’altro quale suo rappresentante, con poteri pieni o limitati, in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere e, in caso di morte, quale suo rappresentante per quanto riguarda, la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie”. In caso di morte del partner, il convivente avrà il diritto di subentrare nel contratto di locazione ovvero, se il deceduto è il proprietario della casa, avrà il diritto di continuare a vivere nell’ abitazione del compagno/a per un periodo da due a cinque anni, a seconda della durata della convivenza.

La convivenza di fatto, inoltre, diventa titolo, al pari del matrimonio, per essere inserito nelle graduatorie per le case popolari.

Infine, in caso di cessazione della convivenza, il convivente in stato di bisogno e che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento avrà il diritto di chiedere all’altro convivente gli alimenti,  in misura proporzionale alla durata della convivenza.

 

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