Separazione nelle coppie di fatto

Per convivenze di fatto si fa riferimento a tutte le coppie formate da due persone maggiorenni (sia etero che omosessuali) non legate da vincoli giuridici ma da un legame affettivo.

“Separazione” nelle coppie di fatto

La legge prevede per queste coppie la possibilità di regolare i propri rapporti economici all’interno della coppia, le modalità di contribuzione alla vita comune nonché le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza, attraverso un “contratto di convivenza” da cui nascono veri e propri obblighi giuridici a carico delle parti che l’hanno sottoscritto e la cui violazione legittima l’altra parte a rivolgersi al Giudice.

In mancanza di accordi, fino a ieri, la legge non prevedeva alcun diritto di “mantenimento” a favore del compagno/a. La Legge Cirinnà ha, invece, introdotto la possibilità per il convivente in stato di bisogno e non in grado di provvedere al proprio mantenimento, di chiedere all’altro convivente gli alimenti, in misura proporzionale alla durata della convivenza.

Per quanto riguarda i figli, invece, la legge Cirinnà non ha introdotto alcuna novità: infatti, già da tempo nel nostro ordinamento vige il principio della completa equiparazione tra figli legittimi e figli naturali (Legge n.219/2012) sia in materia di successione e di donazioni, sia per quanto attiene il diritto di ogni figlio di essere “mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni” e di intrattenere rapporti con i parenti del/dei genitore/i.

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