RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATURALE: diritto alla genitorialità ed interesse del minore
“L’interesse del figlio minore infrasedicenne al riconoscimento della paternità naturale, di cui all’art. 250 cod. civ., è definito dal complesso dei diritti che a lui derivano dal riconoscimento stesso, ed, in particolare, dal diritto alla identità personale nella sua precisa ed integrale dimensione psicofisica. Pertanto, in caso di opposizione al riconoscimento da parte dell’altro genitore, che lo abbia già effettuato, il mancato riscontro di un interesse del minore non costituisce ostacolo all’esercizio del diritto del genitore richiedente, in quanto il sacrificio totale della genitorialità può essere sacrificato solo in presenza di gravi ed irreversibili motivi che inducano a ravvisare la forte probabilità di una compromissione dello sviluppo del minore, ed in particolare della sua salute psico-fisica. La relativa verifica va compiuta in termini concreti dal giudice di merito, le cui conclusioni, ove logicamente e compiutamente motivate, si sottraggono ad ogni sindacato di legittimità”. Corte di Cassazione, Sezione prima, sentenza n. 4/2008 del 03/01/2008
Con la sentenza in esame la prima sezione della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi a favore del diritto al riconoscimento della genitorialità, chiarendone la portata ed i limiti.
Confermando un ormai consolidato orientamento, la Corte precisa come il riconoscimento del figlio naturale minore infrasedicenne, già riconosciuto da un genitore che si opponga al secondo riconoscimento, costituisca un diritto soggettivo costituzionalmente garantito, che non può essere sacrificato neppure in caso di assenza di un interesse immediato e concreto del minore ma solo nel caso in cui si accerti l’esistenza di gravi ed irreversibili motivi che inducano a ritenere che il riconoscimento sia causa di una forte compromissione del suo sviluppo psicofisico.
Commento
Il caso
La sentenza in esame prende le mosse dal ricorso di un padre diretto ad ottenere l’autorizzazione al riconoscimento del figlio naturale con una sentenza che tenesse luogo del consenso mancante della madre del minore, che per prima aveva effettuato il riconoscimento.
Il Tribunale per i minorenni di Firenze, chiamato a pronunciarsi sulla questione, accoglieva il ricorso, autorizzando il ricorrente al riconoscimento del figlio naturale.
Contro detta sentenza proponeva appello la madre, chiedendo che fosse negata detta autorizzazione in quanto contraria all’interesse del minore, adducendo come il richiedente non avesse prestato al figlio per molti anni dopo la sua nascita alcun sostentamento morale e materiale e come la sua ricomparsa potesse essere di turbamento per il minore.
Confermata la sentenza di primo grado da parte della Corte di Appello di Firenze per ritenuta infondatezza dei presupposti che giustificavano l’opposizione al riconoscimento, la madre del minore proponeva ricorso per Cassazione lamentando l’erronea interpretazione del disposto normativo e l’ingiustificato favore manifestato dalla Corte Territoriale verso il diritto alla genitorialità del padre naturale in contrapposizione all’interesse del minore al riconoscimento.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 4/2008 rigettava il ricorso confermando l’autorizzazione al riconoscimento del figlio naturale sulla base dei rilievi che seguono.
L’art. 30 cost. ed i limiti stabiliti dalla legge al diritto alla genitorialità
La motivazione della sentenza è incentrata sull’importanza del diritto alla genitorialità inteso, da un lato, come il diritto soggettivo primario, costituzionalmente garantito, ad essere identificato quale genitore della propria prole e, dall’altro lato, come diritto del minore all’identità personale, intesa come coscienza di sé e delle proprie origini nonché come diritto ad essere riconosciuto ed identificato dalla società come figlio di entrambi i genitori.
Sotto il primo profilo, la Corte rileva come il diritto alla genitorialità sia un diritto soggettivo primario, di rango costituzionale, in quanto riconosciuto dall’art. 30 della Costituzione, che non ammette limiti o compressioni, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Riprendendo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte in tema di riconoscimento della paternità (1), la sentenza conferma il diritto del genitore al riconoscimento del figlio naturale e limita il sacrificio alla genitorialità solo nel caso in cui vi sia fondato timore di grave pregiudizio per il riconoscendo, concretamente ravvisabile e puntualmente accertato in sede di merito.
Ed in effetti questa è anche la ratio che regola la decadenza (o la compressione) della potestà di genitore prevista dal nostro ordinamento nei confronti di chi già rivesta tale status: ove sia giuridicamente accertato il pregiudizio della prole, il diritto alla genitorialità viene sacrificato a favore dell’integrità psicofisica del minore.
Il nostro ordinamento, infatti, prevede la negazione (art. 330 c.c.) ovvero la limitazione (art. 333 c.c.) della potestà genitoriale solo per casi eccezionali in cui sia riscontrata una violazione dei doveri inerenti alla potestà del genitore tale da rappresentare un pregiudizio, più o meno grave, per il minore.
Così, l’art. 330 c.c. prevede il caso di esclusione del diritto alla genitorialità, comminando la decadenza dalla potestà, quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi doveri, con grave pregiudizio del figlio; ancora, l’art. 333 c.c. dispone delle limitazioni alla potestà genitoriale (con la possibilità di allontanamento del genitore dalla casa famigliare) quando si ravvisi nel comportamento del genitore un comportamento pregiudizievole, ma non così grave da determinarne la decadenza.
In entrambi i casi, il diritto alla genitorialità torna a rivivere, pieno ed immutato, con la reintegrazione nella potestà, qualora vengano meno le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata (2).
Del resto è evidente come il nostro ordinamento abbia chiaramente manifestato un favor per la (bi)genitorialità con l’introduzione della riforma del Diritto di Famiglia (Legge 08-02-2006, n. 54), che ha rivoluzionato il regime di affidamento della prole in caso di separazione (e divorzio) dei genitori (3).
La nuova normativa, infatti, ha sostituito al precedente regime di affidamento esclusivo della prole l’attuale regime di affidamento condiviso, che sancisce la conferma della potestà genitoriale piena in capo ad entrambi i genitori anche in caso di dissoluzione della famiglia.
Anche in questo caso, come per gli istituti esaminati in precedenza, la potestà genitoriale può subire una limitazione ed il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l’affidamento all’altro genitore sia contrario all’interesse del minore (4).
In accordo con il quadro normativo attuale, quindi, la sentenza in esame chiarisce come solo il fondato timore di una compromissione dello sviluppo psicofisico del minore, e non una mera assenza di interesse immediato e concreto, può giustificare il sacrificio del diritto del genitore al riconoscimento.
L’interesse del minore al riconoscimento
Ebbene, in questo quadro normativo regolato dal favor per la bigenitorialità, seppure sempre rapportata all’effettivo interesse del minore, si inserisce la condivisibile interpretazione operata dalla sentenza in esame dell’art. 250 c.c., il quale dopo aver disposto che il riconoscimento del figlio naturale infrasedicenne non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che per primo abbia effettuato il riconoscimento (comma 3), dispone che detto assenso non può essere negato qualora corrisponda all’interesse del minore (comma 4).
In tal senso la Corte chiarisce che “l’interesse del minore” indicato dalla norma quale limite al rifiuto opposto dal genitore, non debba essere inteso come presenza di un effettivo e concreto interesse al riconoscimento, bensì, piuttosto, come assenza di un pregiudizio, essendo l’interesse del minore al riconoscimento ravvisabile in re ipsa dal complesso dei diritti che al minore derivano dal riconoscimento medesimo, primo fra tutti il diritto alla propria identità personale, il diritto del minore a conoscere le proprie origini biologiche nonché ad essere socialmente riconosciuto come figlio di entrambi i genitori (5).
Chiarisce infatti la Corte, richiamando l’orientamento ormai consolidato in argomento, come il mancato riscontro di un interesse effettivo e concreto del minore non costituisca un ostacolo al diritto del genitore ad essere autorizzato al riconoscimento, in quanto il sacrificio della genitorialità può avvenire soltanto in presenza di un fatto di importanza proporzionale al valore del diritto sacrificato, ossia solo ove sussista il pericolo di un pregiudizio così grave per il minore da compromettere seriamente il suo sviluppo psicofisico
Ed è qui che si snoda il punto focale della sentenza in esame che, nel rispondere al quesito di diritto formulato dalla ricorrente se sia preminente il diritto del genitore al riconoscimento ovvero l’interesse del minore a (non) essere riconosciuto, afferma come il diritto alla genitorialità non si ponga in termini di contrapposizione con l’interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, in quanto grazie ad esso il minore acquista il diritto all’esplicazione della propria identità personale e sociale (6).
Il pregiudizio del minore e l’onere della prova
Peraltro, la Corte specifica come l’interesse (rectius la mancanza di pregiudizio) del minore al riconoscimento, di cui all’art. 250 4 comma cod. civ., deve essere oggetto di puntuale e concreta verifica da parte del giudice di merito, il quale è chiamato a verificare se il riconoscimento non sia effettivamente pregiudizievole per il minore.
Si rileva quindi come l’interpretazione data alla norma comporti un’inversione dell’onere della prova tra ricorrente e resistente.
Ed invero, secondo il tenore letterale dell’art. 250 4 comma c.c. nonché secondo il principio generale dell’onere della prova stabilito dall’art. 2697 c.c., spetterebbe al genitore che vuole riconoscere il proprio figlio provare che il rifiuto al riconoscimento opposto dall’altro genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento sia in contrasto con l’interesse del minore; ciò comporterebbe, secondo i principi generali dell’ordinamento, che in mancanza di un positivo accertamento circa il pregiudizio che subirebbe il minore a causa del rifiuto al riconoscimento, l’autorizzazione al riconoscimento medesimo non potrebbe essere accordata.
Esaminando invece l’interpretazione data dalla Corte con al sentenza in esame, e in particolare analizzando il principio di diritto in essa enunciato, si evince come l’interesse del minore al riconoscimento sia considerato presente in re ipsa, mentre viene onerato il genitore opponente di dimostrare il pregiudizio che riceverebbe il minore qualora fosse autorizzato il riconoscimento.
Ne consegue, pertanto, che la mancanza della prova relativa al pregiudizio determinerà la concessione dell’autorizzazione.
Né in tal caso l’opponente potrà lamentare in sede di legittimità l’erronea interpretazione o l’erroneo convincimento del Giudice di merito relativo alla mancanza di pregiudizio del minore, in quanto le conclusioni del Giudice territoriale, ove compiutamente motivate, si sottraggono al giudizio della Suprema Corte.
1) Dello stesso orientamento, Cass. civ., sez. I 16-11-2005, n. 23074; Cass. civ., sez. I 11-02-2005, n. 2878; Cass. civ., sez. I, 08-08-2003, n. 11949; Cass. civ., sez. I, 03-11-2004, n. 21088.
2) “I provvedimenti della Corte di appello di cui agli artt. 330, 332, 333 cod. civ. sono adottati a conclusione di un procedimento di tipo non contenzioso, (e privo, pertanto, di un vero e proprio contraddittorio), non hanno il carattere della decisorietà e della definitività (essendo revocabili e modificabili per motivi tanto sopravvenuti quanto preesistenti), non risolvono conflitti tra diritti contrapposti (costituendo una forma di governo di interessi sottratti all’autonomia privata)” così, Cass. civ., sez. I 16-03-1999, n. 2337.
3) circa l’esaltazione della bigenitorialità nel nostro ordinamento, Arceri, L’affidamento condiviso. Nuovi diritti e nuove responsabilità nella famiglia in crisi di Alessandra, Ipsoa, p. 25 e seguenti.
4) circa i profili sostanziali dell’affidamento condiviso, Sesta Le nuove norme sull’affidamento condiviso, in questa Rivista, 4/2006, p. 377.
5) secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, non costituisce un impedimento al secondo riconoscimento la presunta inidoneità del padre naturale a svolgere il compito genitoriale, desumibile dal fatto che quest’ultimo abbia dimostrato scarso interesse nei confronti del figlio, prima e dopo la nascita. In tal senso, sent. Cass. citate al punto 1.
6) sull’argomento, con particolare attenzione all’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale tra favor legitimatis, favor veritatis e diritto all’identità, Quadri Accertamento della filiazione e interesse del minore, in questa Rivista, 1/2003, p. 95.
Sullo stesso argomento, Cassazione civile, sez. I, 24 aprile 2001, n. 6011, secondo cui “In tema di riconoscimento di figlio naturale, l’indagine sulla legittimità del rifiuto del consenso al secondo riconoscimento, opposto dal genitore che abbia riconosciuto il figlio, va condotta presumendo senz’altro l’esistenza di un interesse del minore a detto riconoscimento, sotto il profilo affettivo non meno che sotto quello dei connessi diritti all’istruzione, educazione e mantenimento, con la conseguenza che il rifiuto del consenso deve ritenersi del tutto ingiustificato in difetto di seri e specifici motivi che evidenzino la contrarietà del riconoscimento all’indicato interesse del minore: interesse che, prescindendo dai rapporti tra i genitori, sussiste tutte le volte in cui dal secondo riconoscimento non derivi al minore un pregiudizio tale da incidere sul suo sviluppo”.
Articolo pubblicato su FAMIGLIA e DIRITTO – Ipsoa Editore n.04/2008
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