Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 15 Dicembre 2016 del Ministero della Giustizia. Diventa, quindi, operativo il fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n.208/2015).

Chi può accedervi?

L’istanza può essere presentata dal coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l’assegno di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era tenuto.

Come si fa la domanda?

L’interessato, come sopra individuato, può depositare l’istanza, redatta in conformità al modulo che sarà disponibile a partire dal 14 Febbraio 2017 in un’area dedicata denominata “Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno” del sito internet del Ministero (www.giustizia.it), nella cancelleria del Tribunale del luogo ove ha la residenza.

Per gli anni 2016 e 2017, la sperimentazione del procedimento per la corresponsione della somme ai richiedenti è stata avviata presso i Tribunali che hanno sede nel capoluogo dei distretti sede delle corti di appello. Pertanto, l’istanza di accesso al Fondo deve essere depositata nella cancelleria dei predetti Tribunali.

L’istanza, a pena di inammissibilità, deve contenere, oltre alle generalità, dati anagrafici e codice fiscale del richiedente:

– l’indicazione degli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;

– l’indicazione della misura dell’inadempimento del coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimento, con la specificazione che lo stesso è maturato in epoca successiva all’entrata in vigore della Legge  di Stabilità 2016;

– l’indicazione se il coniuge inadempiente percepisce redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l’indicazione che il datore di lavoro si è reso inadempiente all’obbligo di versamento diretto a favore del richiedente;

– l’indicazione che il valore dell’indicatore ISEE o dell’ISEE corrente in corso di validità è inferiore o uguale ad Euro 3.000,00;

– l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l’interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all’istanza;

– la dichiarazione di versare in una condizione di occupazione ovvero di disoccupazione ex art. 19 D.Lgs n. 150/2015, e, in tal caso, di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi 2 anni;

All’istanza, infine, a pena di inammissibilità, devono essere allegati i seguenti documenti:

– copia del documento di identità del richiedente;

– copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo ovvero copia della dichiarazione negativa del terzo pignorante relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del coniuge inadempiente;

– visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle provincie di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulti l’impossidenza di beni immobili;

– l’originale del titolo che fonda il diritto all’assegno di mantenimento ovvero copia del titolo munita di formula esecutiva.

La procedura

Il presidente del tribunale, o un giudice da lui delegato, valuta, nei 30 giorni successivi alla presentazione della domanda, l’ammissibilità della stessa e, in caso di giudizio negativo la rigetta con decreto non impugnabile.

Nel caso di esito positivo, invece, la trasmette al ministero della Giustizia ai fini del pagamento.

Nel decreto, comunque, si sottolinea come, al beneficiario non può essere corrisposta in relazione a ciascun rateo mensile dell’assegno di mantenimento, una somma eccedente la misura massima mensile dell’assegno sociale.

Per una consulenza legale: info@iltuolegale.it – 02 94088188

Non si effettua consulenza legale gratuita.

diritto di famiglia

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