Guida in stato di ebrezza

Il decreto legge 3 Agosto 2007 n.117, meglio conosciuto come decreto “Bianchi”, ha apportato della modifiche, tra gli altri, all’articolo 186 del Codice della Strada, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica, introducendo sanzioni più severe per chi viene sorpreso alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge (tasso inferiore a 0,5 g/l).
A seguito della novella legislativa, inoltre, sono state introdotte 3 fasce di sanzioni penali, di entità crescente a secondo del tasso alcolemico riscontrato: ed infatti con un tasso alchemico compreso tra 0.5 g/l e 0.8 g/l è prevista un ammenda da Euro 500,00 a Euro 2.000,00 e sospensione della patente da 3 a 6 mesi; tra 0.8 g/l e 1.5 g/l è prevista un ammenda tra Euro 800,00 e Euro 3.200,00 e arresto fino a tre mesi con sospensione della patente per un periodo di tempo compreso fra 6 mesi e 1 anno; se sorpresi con un tasso alcolico superiore a 1.5 g/l è prevista un ammenda tra Euro 1.500,00 e Euro 6.000,00, arresto fino a 6 mesi e sospensione della patente da 1 a 2 anni.

La guida in stato di ebbrezza è un reato di competenza del Tribunale, non del Giudice di Pace.
La norma prevede che il conducente possa essere sottoposto ad un accertamento alcolimetrico attraverso l’etilometro che misura la quantità di alcol contenuta nell’aria respirata; l’esame è ripetuto due volte a distanza di 5 minuti l’una dall’altra.
Per questo tipo di reato è inoltre prevista la sottrazione di 10 punti sulla patente, il doppio per i giovani che hanno preso la patente dopo il 1/10/2003.
Nel caso in cui una persona in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate e il giudice, con sentenza, impone il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni, se il veicolo appartiene alla persona responsabile dell’illecito.

Le disposizioni dell’articolo 5, commi 1 e 2 d) del decreto Bianchi depenalizzano il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento finalizzato alla verifica dell’eventuale stato di ebbrezza ma, chi senza giustificato motivo si rifiuta di sottoporsi al controllo commette un illecito amministrativo che prevedere le seguenti sanzioni: sanzione pecuniaria da Euro 2.500,00 a Euro 10.000,00; sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni e la revoca in caso di recidiva in un biennio; fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni se il veicolo appartiene alla stessa persona responsabile dell’illecito.
Per concludere, si informa che, nel caso in cui fosse contestato un tasso alcol emico superiore a quello consentito, il veicolo non potrà essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui, se non c’è nessuno altro nella possibilità di guidare, il veicolo potrà essere posto sotto sequestro preventivo.

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