Il licenziamento per scarso rendimento, ancora oggi, non ha una specifica collocazione.
Da un lato è stato ricondotto a una forma di licenziamento per giustificato motivo soggettivo mentre, dall’altro, è stato inserito tra le forme di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La collocazione all’interno dell’una o dell’altra fattispecie implica che il datore di lavoro debba porre alla base del licenziamento elementi differenti.
La sentenza in commento (Cass. Civile Sez. Lav. n.23735/2016), ad esempio, affronta la tematica della corretta qualificazione del licenziamento per scarso rendimento riconducendolo al giustificato motivo soggettivo.
Nel caso di specie, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento, qualificato dal datore di lavoro nel giustificato motivo oggettivo, intimato al lavoratore per non essersi adeguato – nonostante fosse stato sollecitato in tal senso dal datore di lavoro – “alle esigenze (comportamentali, produttive, valutative, ecc.) che l’evoluzione del mercato comporta” nonché “alle attuali esigenze del settore”.
Secondo i Giudici, in linea di principio, deve escludersi la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo quando, al di là di ogni eventuale riferimento a ragioni relative all’impresa, il licenziamento sia fondato su di un comportamento riconducibile alla sfera volitiva del lavoratore e lesivo dei suoi doveri contrattuali ed esprime, pertanto, un giudizio negativo nei suoi confronti. Ed infatti, secondo i Giudici, alla fattispecie del giustificato motivo oggettivo è “strutturalmente estranea l’ipotesi di ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esso le quali non abbiano un fondamento obbiettivo ma dipendono in parte dalla condotta dal lavoratore o siano comunque connesse alla sua persona, nel qual caso soccorrono compiutamente le disposizioni in tema di giustificato motivo soggettivo e di giusta causa”. Pertanto, secondo la Corte, nel caso in esame, il licenziamento doveva essere annoverato tra le fattispecie di licenziamento per giustificato motivo soggettivo in quanto intimato come “rimprovero” per una condotta del lavoratore che questi, pur potendo, non ha colpevolmente tenuto.
Quanto alla fattispecie del licenziamento per scarso rendimento riconducibile alle forme del licenziamento per motivo soggettivo, occorre sottolineare come sia onere del datore di lavoro produrre elementi oggettivi idonei a provare in concreto l’inadeguatezza della prestazione resa dal lavoratore e i relativi risultati e la persistente negligenza del lavoratore nell’espletamento della sua prestazione.
In conclusione, può essere comminato un licenziamento per scarso rendimento: occorre, però, sempre valutare con molta attenzione i motivi posti alla base del provvedimento espulsivo in modo che – in caso di opposizione – non possa essere dichiarato illegittimo.
Per una consulenza legale: info@iltuolegale.it – 02 94088188
Non si effettua consulenza legale gratuita.
E’ assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo presente in questo articolo senza il consenso dell’autore. In caso di citazione è necessario riportare la fonte del materiale citato.