Il Giudice, nel pronunciare la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall’altro quanto necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
Il riconoscimento di un assegno di mantenimento presuppone una duplice condizione: la non addebitabilità della separazione al coniuge istante e l’indisponibilità di adeguati redditi propri.
Con la sentenza n.12196/2017, la Corte di Cassazione conferma il suo consolidato orientamento in tema di assegno di mantenimento erogato in sede di separazione e rimarca la differenza tra il dovere di assistenza materiale tra i coniugi nell’ambito della separazione e gli obblighi correlati alla solidarietà post-coniugale nel giudizio di divorzio.
Con la separazione il rapporto coniugale non viene meno, si determina solamente una sospensione dei doveri di natura personale quali la convivenza, la fedeltà, la collaborazione mentre non vengono meno i doveri di natura patrimoniale.
Ed infatti: “deve ribadirsi che il dovere di assistenza materiale nel quale si attualizza l’assegno di mantenimento conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche temporanea, di separazione. Altrettando non può affermarsi in merito alla solidarietà post-coniugale alla base dell’assegno di divorzio” (Cassazione Civile n.12196/2017).
Nel caso di assegno divorzile, invece, il Giudice è chiamato a verificare l’esistenza del diritto del coniuge richiedente il mantenimento, in relazione all’inadeguatezza dei propri mezzi di sostentamento o all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive con la conseguenza che se viene accertato che quest’ultimo è “economicamente indipendente” o è effettivamente in grado di esserlo non gli è riconosciuto il relativo diritto.
Recentemente alcune sentenze hanno fatto chiarezza sul metodo per determinare quando la parte richiedente l’assegno debba ritenersi economicamente autosufficiente e, quindi, non ne abbia il diritto.
Secondo i giudici (Cassazione Civile n.11504/2017) l’indipendenza economica si può desumere da determinati “indici” quali, ad esempio, il possesso di redditi di qualsiasi specie e/o cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, la capacità ed effettiva possibilità di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), la stabile disponibilità di una casa di abitazione.
Tale argomento è stato altresì affrontato in una recente ordinanza del Tribunale di Milano (Ordinanza 22 Maggio 2017, Dott. Buffone). Secondo il predetto Tribunale “per indipendenza economica deve intendersi la capacità di una determinata persona adulta e sana – tenendo conto del contesto sociale di inserimento – di provvedere al proprio sostentamento, inteso coma capacità di avere risorse sufficienti per le spese essenziali (vitto, alloggio, esercizio dei diritti fondamentali). Un parametro (non esclusivo) di riferimento può essere rappresentato dall’ammontare degli introiti che, secondo le leggi dello Stato, consente (ove non superato) a un individuo di accedere al patrocinio a spese dello Stato (soglia, che, ad oggi, è di Euro 11.528,41, ossia circa Euro 1.000,00, al mese). Ulteriore parametro, per adattare in concreto il concetto di indipendenza può anche essere il reddito medio percepito nella zona in cui il richiedente vive ed abita”.
Quanto alla quantificazione, invece, la misura dell’assegno di mantenimento sia in sede di separazione che di divorzio è determinata in relazione alle sostanze, ai redditi dell’obbligato e ad ogni ulteriore circostanza che possa rilevare ai fini della globale ricostruzione delle potenzialità economiche complessive dei coniugi e dunque anche le sostanze ed i cespiti patrimoniali di ciascuno.
Occorre rammentare che, in caso di contestazione delle parti circa le rispettive condizioni economiche, il Giudice può disporre indagini patrimoniali da parte della polizia tributaria al fine di ricostruire la capacità economica di ciascun coniuge e determinare la misura dell’assegno di mantenimento.
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