Tasse universitarie illegittime: cosa prevede la legge e come tutelarsi
Gli studenti universitari italiani che hanno pagato dall’a.a. 2007/2008 all’a.a. 2012/2013 tasse illegittime, adesso hanno la possibilità di ottenere il rimborso delle somme pagate in eccesso.
Di seguito vedremo normativa, orientamenti giurisprudenziali e modalità operative.
Tasse universitarie illegittime: NORMATIVA
La legge, sul punto, lascia spazio a pochi dubbi: il D.P.R. n. 306 del 25 luglio 1997 “Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari” all’art. 5 prevede che l’importo della tassazione richiesto agli iscritti non possa eccedere di oltre il 20% le somme che ogni Ateneo riceve annualmente dallo Stato per la propria gestione attraverso il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO).
Stando ai dati pubblicati dal M.I.U.R., le Università Italiane non rispettose dei limiti di tassazione imposti per legge, sarebbero ben 36 su un totale di 61, tra cui Pavia, Bologna, Milano, Milano Bicocca, Politecnico di Milano, Bergamo, Brescia, Insubria Varese Como, Ferrara, Parma, Modena – Reggio Emilia.
Tasse universitarie illegittime: GIURISPRUDENZA
Esiste già una pronuncia da parte del Consiglio di Stato – massima Autorità della Giustizia Amministrativa – con la quale è stato condannato l’Ateneo di Pavia per avere negli anni 2010, 2011 e 2012 applicato e preteso dagli studenti immatricolati fino all’anno accademico 2012-2013 tasse illegittime (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 1834 del 2016).
Tale sentenza ha certamente tracciato la via per altre, a questo punto, probabilissime pronunce di illegittimità delle applicate tassazioni, stante l’elevato numero di Università ad oggi finite sotto osservazione.
Tasse universitarie illegittime: MODALITA’ DI RICHIESTA RIMBORSI
Tutti gli studenti che risultino essere stati iscritti a partire dall’a.a. 2007/2008 sino a giungere all’a.a. 2012/2013 potranno richiedere e ottenere il rimborso di quanto illegittimamente pagato.
Ai fini della determinazione dell’importo rimborsabile, è necessario essere in possesso dei bollettini di pagamento, bonifici, estratti conto, M.A.V., che attestino il versamento effettuato ogni anno da parte dei singoli studenti a favore delle Università di appartenenza risultate non virtuose. Senza sottacere che a tale importo dovranno aggiungersi gli interessi maturati.
L’azione di restituzione, proponibile dinanzi al Giudice Ordinario del luogo in cui insiste l’Ateneo destinatario della richiesta di rimborso (es. uno studente dell’Università di Milano dovrà radicare la causa dinanzi al Giudice Civile di Milano), si prescrive nel termine di 10 anni dal pagamento delle tasse universitarie (es. il rimborso di tasse pagate nell’anno 2007 potrà essere richiesto sino al 31.12.2017).
FONTI: Art. 5 D.P.R. n. 306/1997, Artt. 33 e 34 Costituzione Italiana, Consiglio di Stato, sentenza n. 1834/2016
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