È notizia dei primi giorni di Febbraio 2018 quella che evidenzia una decisione assunta dal Tribunale di Livorno in merito al riconoscimento di due padri per due bambini nati negli Stati Uniti.
La decisione del tribunale di Livorno
Il tribunale di Livorno, infatti, ha emesso un decreto con cui autorizza la rettifica dei certificati di nascita di due bambini nati negli Stati Uniti, consentendo all’ordinamento italiano di riconoscere i due fratelli come figli di entrambi i padri con cui sono cresciuti.
I due uomini vivono insieme dal 1986 ed hanno promosso negli Stati Uniti la procedura della “gestazione per altri” che prevede che una madre surrogata porti avanti la maternità.
Quali sono le ultime novità introdotte?
Per la prima volta in Italia è stata riconosciuta e concessa la paternità a due padri, pronuncia che calca l’innovativo solco tracciato da due precedenti sentenze della Corte di Cassazione. La prima, sent. n. 19599/2016, riconosce in Italia un atto di nascita straniero validamente formato, dal quale risulti che il nato è figlio di due donne (una che l’ha partorito e l’altra che ha donato l’ovulo) e sottolinea l’inesistenza, a livello di principi costituzionali primari, di alcun divieto per le coppie omosessuali di accogliere e generare figli venendo in rilievo la fondamentale e generale libertà delle persone di autodeterminarsi e di formare una famiglia.
La seconda sentenza, n. 1478/2017, accoglie la domanda di rettificazione dell’atto di nascita del minore nato all’estero e figlio di due madri coniugate all’estero, già trascritto in Italia nei registri dello stato civile con riferimento alla sola madre biologica (poiché non sussiste contrasto con l’ordine pubblico internazionale italiano).
Una normativa che cambia grazie alle disposizioni della legge Cirinnà
Dal 2016, grazie all’introduzione della legge n.76 del 20 Maggio, il tema del riconoscimento di genitorialità di entrambi i genitori facenti parte di una coppia omosessuale (c.d. step-child adoption), correlato a quello delle unioni civili, è un argomento sempre più attuale e di rilievo.
È dunque doveroso fare un po’ di chiarezza in merito alla legge Cirinnà n.76/2016 ed all’intera disciplina in questione:
Introduzione delle unioni civili tra due persone dello stesso sesso
Le unioni civili si costituiscono tra due persone maggiorenni dello stesso sesso attraverso una dichiarazione effettuata di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. Le parti acquistano l’una nei confronti dell’altra gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall’unione civile derivano due obblighi: all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. È prevista la registrazione degli atti di unione civile nell’archivio dello stato civile.
Le unioni civili si distinguono dai matrimoni tradizionali per una serie di differenze dettate dalla legge Cirinnà che non fa cenno né all’obbligo di fedeltà né a quello di collaborazione. In aggiunta a ciò, in caso di scioglimento dell’unione civile, esso ha effetto immediato e non è previsto alcun periodo di separazione (necessario invece per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tradizionale).
La legge estende ai partner dell’unione civile, indipendentemente dal sesso, la disciplina sulle successioni riguardanti la famiglia: disposizioni relative alla successione legittima, legittimaria, alle indegnità, alla collazione e al patto di famiglia. In particolare il comma 21 del testo di legge prevede che alle parti dell’unione civile si applichino gli articoli relativi alla disciplina della successione legittima, legittimaria e dell’indegnità: in questi casi ogni riferimento al coniuge deve essere esteso anche alla parte dell’unione civile.
Inoltre, la legge n.76/2016 estende alle unioni civili una serie di discipline quali, ad esempio, quella relativa all’amministratore di sostegno; agli ordini di protezione; all’inabilitazione e interdizione e all’annullamento del contratto a seguito di violenza.
In caso di scioglimento dell’unione civile l’attribuzione del diritto all’assegno di mantenimento per la parte economicamente più debole comporterà anche il diritto al pagamento del 40% del trattamento di fine rapporto dell’ex partner, maturato negli anni in cui il rapporto di lavoro civile è coinciso con l’unione civile. Si applica la disciplina in materia di congedo matrimoniale.
La questione delle c.d. “step-child adoption”
La questione, dibattuta e controversa, che è stata eliminata dal disegno di legge in fase di approvazione in Senato, concerne l’ipotesi della coppia omosessuale che conviva con i figli minori di uno dei due, nati da un rapporto esterno o tramite fecondazione eterologa o gestazione per altri. In tali circostanze, l’unico rapporto ad oggi tutelato e riconosciuto dalla legge è quello che il figlio ha con il genitore biologico, mentre il rapporto con il genitore sociale – instauratosi durante gli anni di convivenza e di quotidianità familiare – non riceve alcun riconoscimento e nessuna tutela. Pertanto, in caso di scioglimento dell’unione civile o comunque della coppia, il genitore “non biologico” non avrà nessun diritto di mantenere alcun rapporto con il minore, anche quando lo abbia accudito e cresciuto fin dalla nascita.
Tale vuoto normativo crea una privazione del minore di una figura che, quantomeno di fatto, deve considerarsi genitoriale, in piena contraddizione con il principio fondante e fondamentale del mantenimento di rapporti costanti con entrambe le figure genitoriali.
È importante evidenziare come, a discapito di una normativa obsoleta, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani negli anni ha spesso riconosciuto l’equiparazione del concetto di vita familiare tanto per le coppie composte da soggetti di sessi differenti, quanto per quelle composte da individui del medesimo sesso.
Anche la giurisprudenza italiana, nei casi concreti, ha stabilito che se risponde al superiore interesse del minore e garantisce la copertura giuridica di un vincolo di natura genitoriale già esistente da anni, l’adozione “in casi particolari” ai sensi di quanto stabilito dalla legge n.184/1983 – il cui art. 44 prevede ipotesi tassative che consentono tale adozione – può essere disposta a favore del convivente omossessuale del genitore dell’adottando.
È possibile affermare che l’ordinamento italiano mantiene un indirizzo di tutela, seppur residuale, della posizione del figlio di coppie omosessuali, ma si è ancora lontani dal poter garantire una completa ed esaustiva tutela allo stesso: sul piano normativo l’omosessualità dei genitori ha, purtroppo, maggior rilievo rispetto al benessere del figlio che tutt’oggi può essere mutilato di una figura genitoriale non biologica a cui non è concesso alcun diritto.
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