Severo ma giusto: se il genitore, o chi per lui, non assicura il minore come dovrebbe, l’assicurazione non è tenuta a nessun risarcimento per i danni che si sarebbero potuti evitare se fossero state messe in atto le necessarie norme di sicurezza. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione.
Codice della strada e misure di sicurezza
All’art. 172 del codice della strada è espressamente indicato l’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza e, per quanto riguarda i bambini al di sotto di una determinata statura e fascia d’età, è necessario che gli adulti li assicurino al sedile con un sistema di ritenuta omologato ed adeguato al loro peso/altezza.
In virtù di regole di comune diligenza e prudenza, è obbligo del conducente del veicolo esigere dal passeggero che venga indossata la cintura di sicurezza, in ipotesi di violazione è prevista una sanzione amministrativa da € 81 sino a € 326.
Inoltre, se nello stesso biennio il conducente incorre due volte nella violazione, è prevista la misura accessoria della sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.
Per i minori risponde o il conducente o chi era tenuto alla sorveglianza, se presente al momento del fatto.
La Corte di Cassazione non lascia scampo agli imprudenti e negligenti genitori
La Corte di Cassazione, con ordinanza 3218/18, esamina e si pronuncia proprio sul caso di un sinistro in cui i genitori di un minore, alla guida della loro vettura, venivano tamponati da un’auto e il bambino di tre anni, che si trovava a bordo al momento dell’impatto ma che non era correttamente assicurato al seggiolino, riportava un trauma commotivo.
Poiché il veicolo investitore risultava privo ci copertura assicurativa, i danneggiati agivano in giudizio nei confronti dell’assicurazione designata dal fondo di garanzia vittime della strada (FGVS).
In primo grado la richiesta risarcitoria veniva rigettata, in appello veniva confermato quanto deciso dalla sentenza di primo grado perché i danneggiati non avevano fornito alcuna prova che il veicolo investitore fosse privo di copertura assicurativa.
Ed è qui che arriviamo alla Corte di Cassazione, la quale si sofferma sul nesso causale (ossia il nesso che collega l’evento al danno subito) e stabilisce che, indipendentemente dall’assenza di copertura assicurativa dell’auto investitrice, il danno subito dal bambino non derivava dalla condotta del conducente di quell’auto.
Anzi, la Corte si sbilancia e stabilisce che “la sequenza causale è stata interrotta con assorbimento dell’intera efficienza deterministica da un’altra causa, consistente nella negligente condotta omissiva dei genitori”.
Ne consegue che la condotta colposa del conducente dell’auto investitrice non ha contribuito, neppure come causa concorrente concomitante, alla produzione del danno.
I genitori del piccolo non hanno alcun diritto al risarcimento e, anzi, vengono anche condannati alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
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