La reponsabilità medica

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 13953 del 2007, ha affrontato l’attuale e delicato tema della responsabilità medica.
Nel caso in esame, la domanda di parte attrice era volta ad ottenere la condanna solidale al risarcimento dei danni derivati da un intervento di chirurgia estetica da parte della casa di cura in cui si era svolto l’intervento e da parte del chirurgo che lo aveva effettuato.
In tale pronuncia la Corte rileva la natura contrattuale del rapporto tra paziente e struttura sanitaria in cui si svolge la prestazione affermando che “costituisce pacifico principio di diritto nella giurisprudenza di questo giudice di legittimità (Cass., sez. un., n. 9556/2002; Cass. n. 13066/2004) che il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall’assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell’ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze”. Continua la Corte affermando che “la responsabilità della casa di cura (o dell’ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonchè, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ. ovvero all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto”.
Dall’esatta applicazione di tale principio deriva la responsabilità solidale della struttura in cui è stato praticato l’intervento operatorio e del chirurgo che materialmente ha svolto l’intervento, a nulla rilevando il fatto che il chirurgo non fosse alle dipendenze della casa di cura.
La Corte, rilevando la natura contrattuale della responsabilità del casa di cura (o dell’ente) nei confronti del paziente, sostiene che nel rapporto in oggetto trova applicazione l’art. 1228 c.c., e pertanto “nell’adempimento dell’obbligazione, si rende responsabile il debitore anche dell’opera dei terzi, di cui egli si avvale, disciplina questa riferibile anche al rapporto tra medico operatore e personale di supporto messogli a disposizione da una struttura sanitaria dalla quale il medico non dipende, siccome pure è dato specularmene argomentare dal principio prima richiamato (Cass., sez. un., n. 9556/2002; Cass., n. 13066/2004) circa il rapporto tra casa di cura e personale medico pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato”.
Nella stessa pronuncia, la Corte affronta anche il problema dell’onere dalla prova ed afferma che detto onere “ deve ripartirsi tra attore e convenuto a seconda della natura dell’intervento effettuato, nel senso che, mentre nel caso di intervento di difficile esecuzione il medico ha l’onere di provare soltanto la natura complessa dell’operazione ed al paziente spetta dare la dimostrazione dell’inidoneità delle modalità impiegate, nel caso di intervento di facile o routinaria esecuzione, invece, il paziente deve soltanto dimostrare la natura routinaria dell’intervento, sicché dovrà essere il medico, se vuole andare esente da responsabilità, a fornire la prova che l’esito negativo non è ascrivibile alla propria negligenza od imperizia.”
Ed ancora, ai fini del riparto dell’onere della probatorio, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 577/2008, afferma che “l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di un’affezione ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante“.
Dalla lettura di questa sentenza si evincono importanti principi in tema di responsabilità medica, ed in particolare nel difficile tema dell’onere della prova.

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