Il 7 Luglio 2018 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n.96 del 9 Agosto 2018 di conversione del Decreto Legislativo n.87/2018, famoso e conosciuto come “Decreto Dignità”.
Ma quali sono le novità che introduce?
Le novità del Decreto Dignità
Riassumiamo chiaramente quali sono le novità introdotte:
- La modifica dell’art. 191 del D.Lgs. 81/15: è stata confermata la acausalità del contratto di lavoro a tempo determinato fino a 12 mesi. Un primo contratto di durata maggiore (che, a seguito del decreto dignità, non può comunque eccedere i 24mesi) deve, invece, essere giustificato. Il contratto, quindi, potrà avere durata superiore a 12 mesi solo se:
- Vi sono esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività;
- Vi sono ragioni sostitutive;
- Vi sono esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
- La durata massima del contratto a tempo determinato passa da 36 a 24 mesi.
- Parimenti giustificata deve essere la proroga del contratto che determini il superamento dei primi 12 mesi e di ogni successiva proroga, ammessa fino a 4 (e non più 5) volte nell’arco di 24 mesi.
- È stato sostituito il comma 4 dell’art.19. In esso è stabilito che, in caso di stipulazione superiore a 12 mesi in assenza di una delle causali giustificatrici, il contratto passa direttamente da determinato ad indeterminato superati i 12 mesi.
In ogni caso è sempre prevista la possibilità di contrattazione collettiva, anche aziendale, di derogare al limite massimo di 24 mesi.
- La durata massima del contratto a tempo determinato passa da 36 a 24 mesi.
- Proroghe e rinnovi non trovano applicazione per le attività stagionali, per il personale artistico e tecnico delle Fondazioni di produzione musicale, per le altre casistiche previste dall’art. 29 e per le start-up innovative per 4 anni dalla loro costituzione;
- Per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, essa viene assoggettata alle stesse limitazioni del contratto a termine, ponendo gli obblighi previsti dalla nuova normativa sull’utilizzatore. E’ previsto un tetto dei contratti di somministrazione a termine del 30 %, aumentato quindi, salvo diversa indicazione del contratto collettivo dell’utilizzatore, rispetto al precedente tetto del 20 %.
- Il Decreto Dignità aumenta i termini per poter impugnare il contratto a tempo determinato, che diventano 180 dal giorno della cessazione del singolo contratto, secondo quanto previsto dall’art. 6 della legge n.604/1966;
- Problematica è la disciplina transitoria, nonostante la legge di conversione n.96/18 sia intervenuta apposta per risolvere e prevenire eventuali problemi. Troviamo infatti 4 differenti regimi:
- Quello ex art. D.lgs. 81/15 per i contratti stipulati entro il 13 Luglio 2018;
- Quello vigente dal 14 Luglio fino alla pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione;
- Quello in vigore dal 12 agosto fino al 31 ottobre come previsto dal Decreto Dignità stesso;
- Quello che entrerà in vigore dal 1 Novembre 2018, così come ufficialmente previsto.
Quale applicare dunque? Come si può immaginare i problemi di interpretazione ed applicazione potrebbero essere molteplici.
In ogni caso, il regime transitorio riguarda solo le norme relative alla durata massima e le discipline delle proroghe e dei rinnovi. Le altre disposizioni, invece, risulta immediatamente applicabili.
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