Una vera e propria rivoluzione è quella dichiarata da due sentenze della Corte di giustizia europea del 2016, che stabiliscono che i lavoratori non potranno perdere automaticamente i diritti alle ferie annuali retribuite maturati perché non hanno richiesto le ferie. Inoltre, i giudici di Lussemburgo hanno stabilito che il diritto all’indennità per ferie non godute non si estingue se il lavoratore è, nel frattempo, deceduto, ma si trasmette agli eredi.
La normativa nazionale in merito alle ferie non godute
L’art 1209 c.c. (regolato dal D.lgs. n.66/2003 e D. Lgs 213/04) disciplina il diritto del lavoratore al godimento delle ferie disponendo, per quanto attiene al periodo di riposto, che «Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica. Ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, [dalle norme corporative,] dagli usi o secondo equità. L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell’articolo»
La legge prevede che i lavoratori abbiano diritto ad almeno quattro settimane di ferie, di cui due devono essere godute entro l’anno di maturazione, mentre le altre entro i diciotto mesi successivi. Le ferie residue possono successivamente essere godute dal dipendente oppure, se non dovesse riuscire a smaltirle tutte, questi potrà ricevere un’indennità sostitutiva al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore che invoca i diritti sulle ferie annuali retribuite maturate
Davanti alla Corte europea di giustizia ha esposto le proprie doglianze un lavoratore tedesco che, al termine del rapporto di lavoro, vede rigettare la richiesta di liquidazione dell’indennità delle ferie non godute. La giustificazione dei datori di lavoro era il fatto che due mesi prima della fine del rapporto il lavoratore, invitato ad usufruire delle proprie ferie normalmente maturate, aveva fatto solo due giorni di “vacanza” (sulle quattro settimane ottenuto per il minimo-legale) senza usufruire delle restanti settimane, ma senza che il datore gli imponesse alcun vincolo o alcuna scadenza.
La normativa tedesca prevede che le ferie retribuite maturate possano essere monetizzate solo al termine del rapporto lavorativo ma, non ottenendo il pagamento delle ferie non fruite, il lavoratore decide di fare causa all’azienda senza ottenere alcun positivo risultato né dalla Corte del lavoro tedesca, né dal Tribunale amministrativo superiore di Berlino.
La Corte dell’Ue nella causa C-619/16 dichiara quindi che i lavoratori non potranno perdere automaticamente i diritti alle ferie annuali retribuite maturati perché non hanno richiesto le ferie specificando però che “se il datore di lavoro dimostra che il lavoratore, deliberatamente e con piena consapevolezza, si è astenuto dal fruire delle proprie ferie annuali retribuite, dopo essere stato messo nella condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto, le norme dell’Unione non sono contrarie alla perdita di tale diritto, né (in caso di cessazione del rapporto di lavoro) alla correlata mancanza di un’indennità finanziaria”.
Quello che la Corte vuole evitare è l’ipotesi che il lavoratore si astenga deliberatamente dal fruire le proprie ferie annuali al fine d’incrementare la propria retribuzione all’atto della cessazione del rapporto, ma l’onere di provare tale circostanza sarebbe in capo al datore di lavoro, indipendentemente che si tratti di settore pubblico o privato.
Gli eredi hanno diritto all’indennità ferie non godute dal defunto lavoratore
Nella causa C-684/16 la Corte stabilisce invece che gli eredi di un lavoratore deceduto possono chiedere all’ex datore un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute. La morte di un lavorare non estingue, quindi, il diritto alle ferie annuali retribuite e gli eredi dello stesso sesso possono chiedere l’indennità per le ferie non godute.
I giudici di Lussemburgo sottolineano che, nel caso in cui il diritto nazionale escluda le possibilità appena enunciate, gli eredi potranno comunque invocare la normativa europea.
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