Arrivano anche in Italia, con oltre vent’anni di ritardo rispetto all’America, le prime sentenze che attribuiscono un risarcimento alle vittime del fumo.
A pochi giorni di distanza l’una dall’altra, due sentenze riconoscono cospicui risarcimenti alle vittime del fumo e ai loro eredi, sia per quanto riguarda i danni subiti a causa del fumo passivo, che per i danni provocati da fumo attivo. Fumo passivo: con sentenza del 10/05/2005 il Tribunale del Lavoro di Roma ha condannato il Ministero della Pubblica Istruzione al risarcimento di quasi 400mila euro nei confronti degli eredi di una propria dipendente non fumatrice, ammalatasi di tumore ai polmoni a causa del fumo passivo respirato sul luogo di lavoro. Il Tribunale di Roma ha ritenuto responsabile il Ministero della Pubblica Istruzione per aver violato l’obbligo di adottare misure idonee a tutelare la salute dei propri dipendenti, obbligo imposto anche prima dell’entrata in vigore della legge anti-fumo dall’art. 32 della Costituzione che tutela la salute come un diritto fondamentale dell’individuo.
Fumo attivo: con sentenza del 07/03/2005 la Corte di Appello di Roma ha condannato l’Ente Tabacchi Italiani (ETI) a risarcire il danno morale ed esistenziale subito dagli eredi di un soggetto deceduto per cancro ai polmoni a causa dei danni provocati dal fumo. La Corte di Appello, dopo aver accertato l’esistenza di un nesso causale tra il cancro polmonare contratto dalla vittima e il fumo da sigaretta, ha pronunciato la responsabilità dell’ETI per aver messo in commercio il tabacco senza fornire informazioni sulla natura del prodotto e sulle sue proprietà nocive per la salute dei consumatori.
In particolare, la Corte ha ritenuto che: l’ETI non poteva ignorare i rischi per la salute che derivano dal consumo di tabacco, conoscendone la composizione e le sostanze tossiche in esso contenute; essendo accertate le conseguenze dannose e perfino mortali del consumo del tabacco sulla salute, L’ETI -che produce e vende tabacco- esercita un’attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c., secondo il quale chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa è tenuto al risarcimento del danno, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitarlo; pertanto, l’ETI avrebbe dovuto adottare delle misure idonee ad evitare o limitare i danni alla salute dei consumatori di tabacco, ad esempio attraverso una campagna di informazione sulle proprietà nocive del fumo; in assenza di questi provvedimenti, l’ETI è stato ritenuto responsabile delle conseguenze dannose subite dal consumatore.
Le sentenze sopra citate aprono la strada a moltissime cause civili dirette ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa del fumo, assimilato in forma attiva o passiva.
Bisogna sottolineare, comunque, che entrambe le sentenze sono ancora soggette alle impugnazioni di legge, le quali potrebbero confermare o ribaltare completamente le pronunce ora esaminate.
Pubblicato su: QN-Economia (il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino)
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