L’art. 2112 c.c., dettato in tema di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda stabilisce che, in tale ipotesi, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Sulla base di tale disposizione, nonostante l’avvenuto trasferimento della titolarità dell’azienda, il rapporto di lavoro in essere con il cedente prosegue, senza soluzione di continuità, presso il cessionario, con la conservazione, per il lavoratore, dei medesimi diritti riconosciutigli dal cedente. Non soltanto.
Il II comma della norma citata introduce, ex lege, un’ipotesi di responsabilità solidale del cedente e del cessionario per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Il lavoratore, pertanto, potrà legittimamente rivalersi, per i crediti maturati anteriormente al trasferimento dell’azienda, tanto sul cedente quanto sul cessionario. Unica eccezione a tale regola può verificarsi nel caso in cui il lavoratore acconsenta alla liberazione del cedente -unico soggetto al quale la norma riconosce tale possibilità- dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, attraverso l’attivazione delle procedure di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c.
Ai sensi del V comma della norma in esame, per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento della titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità ( ). L’ultimo capoverso del citato comma stabilisce, inoltre, che le relative disposizioni si applicano altresì al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Dottrina e giurisprudenza sono ormai consolidate nel ritenere che la definizione di parte dell’azienda sia assimilabile al concetto di ramo di azienda, in quanto ciò che effettivamente conta per il legislatore è che nella parte di azienda oggetto di trasferimento sia riscontrabile l’autonomia funzionale. La norma in esame presenta, sul punto, due questioni interpretative fondamentali: i) cosa debba intendersi per articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata; ii) in cosa consiste e quali limiti incontra la facoltà, riconosciuta a cedente e cessionario, di identificare l’articolazione in questione allatto del trasferimento.
I numerosi interventi interpretativi riguardanti detta disposizione hanno chiarito che il requisito fondamentale, in assenza del quale non può aversi alcuna articolazione funzionalmente autonoma, è l’organizzazione, organizzazione che si concretizza in un legame funzionale di beni e rapporti giuridici, tutti volti al raggiungimento di uno scopo ed, in quanto tali, identificabili e strumentali all’esercizio dell’impresa.
Sulla base di tali indirizzi interpretativi parrebbe doversi escludere la possibilità che l’individuazione di un complesso di beni e rapporti giuridici – di per sé privi di autonomia organizzativa ed economica - possa discendere dalla volontà dell’imprenditore cedente al momento della cessione. Ciò nondimeno, l’attuale formulazione della norma, non richiedendo che detta articolazione sia preesistente al trasferimento, concede, di fatto, a cedente e cessionario di individuare ad hoc, al momento del trasferimento, l’articolazione funzionalmente autonoma ovvero il ramo d’azienda che formerà oggetto di cessione, con ciò estendendo l’applicabilità della disciplina protettiva di cui all’art. 2112 c.c. anche a forme di esternalizzazione di parti dell’azienda prive, nella sostanza, di una capacità produttiva autonoma.
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