Con la sentenza n.3822 del 8.02.2019, i Giudici della Cassazione hanno affrontato il problema della ripartizione degli oneri probatori in materia di licenziamento orale.
In particolare, nel caso in cui il licenziamento sia impugnato come orale, ma il datore di lavoro opponga che il rapporto si è estinto per le dimissioni del dipendente, chi è onerato della prova?
I Giudici, nella sentenza in commento, hanno affermato il seguente principio di diritto:
“il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che è stato intimato senza l’osservanza della forma prescritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti; la mera cessazione nell’esecuzione delle prestazioni non è circostanza di per sé sola idonea a fornire tale prova. Ove il datore di lavoro eccepisca che il rapporto di lavoro si è risolto per le dimissioni del lavoratore, il Giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con indagine rigorosa – anche avvalendosi dell’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio ex art.421 c.p.c. – e solo nel caso perduri l’incertezza probatoria farà applicazione della regola residuale desumibile dall’art.2697, comma 1, c.c. rigettando la domanda del lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua pretesa”.
In conclusione, in punto di ripartizione dell’onere probatorio in caso di dedotto licenziamento orale, il lavoratore dovrà provare, oltre alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda, rappresentato dalla manifestazione della volontà datoriale di espellerlo dal circuito produttivo.
Nel caso in cui il datore di lavoro, poi, deduca che il rapporto di lavoro si è estinto per dimissioni del lavoratore, il Giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con accuratezza in modo da esprimere all’esito il proprio convincimento su come debbano essere giuridicamente qualificati i fatti, se come licenziamento ovvero come dimissioni.
Nel caso in cui perduri, però, una non superabile incertezza probatoria, opererà la regola di cui all’art.2697 c.c. secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, con la conseguenza che se il lavoratore non avrà provato il fatto costitutivo della sua domanda la vedrà respinta anche se non risultino provate neanche le dimissioni eccepite dal datore.