Foto di figliastri sul web: serve l’autorizzazione

Senza autorizzazione è vietato ai nuovi partner dei genitori pubblicare sui propri social network foto di figliastri minorenni: a stabilirlo è un’ordinanza del Tribunale di Rieti a seguito di una singolare vicenda processuale.

foto dei figliastri

La nuova compagna non può pubblicare le foto di figli del partner: la storia

A seguito di una regolare separazione, i figli minori della coppia vengono assegnati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre.

Ancor prima della conclusione del procedimento per il divorzio, la nuova compagna del padre inizia a pubblicare sui propri canali social le foto dei figliastri, atto che ha portato la madre dei bambini a chiedere esplicitamente e bonariamente alla donna di evitare questo genere di pubblicazioni.

Nonostante le numerose richieste avanzate, la donna continua a pubblicare foto dei figliastri corredate da commenti di disappunto nei confronti della madre, la quale a questo punto decide di diffidare attraverso vie legali la donna, trasmettendole una raccomandata in cui la si intima di eliminare foto e commenti dai social.

La nuova compagna prosegue con la pubblicazione delle foto dei figliastri

La nuova partner del padre continua la propria pubblicazione, in palese dissenso con quanto richiesto dalla madre dei minori. Non essendosi ancora concluso il divorzio, i coniugi inseriscono nel ricorso una clausola in cui viene espressamente previsto il divieto per persone terze di condividere e pubblicare le foto dei figli, a meno che non vengano espressamente autorizzati da entrambi i genitori a poterlo fare.

Conclusosi il divorzio, la compagna del padre prosegue incessante con le proprie condivisioni delle foto dei figliastri, tanto da costringere la madre dei minori a richiedere la rimozione delle foto dei figli minori dai profili social della nuova compagna dell’ex marito, attraverso un provvedimento giuridico.

Il Tribunale di Rieti accoglie il ricorso: la nuova compagna non può pubblicare foto dei figliastri

Il giudice pronunciandosi dapprima osserva che la tutela della vita privata e dell’immagine dei minori ha trovato tradizionalmente cittadinanza, nel nostro ordinamento:

  • nell’art. 10 c.c. inerente alla tutela dell’immagine;
  • nel combinato disposto degli 4,7,8 e 145 del d. lgs. 30.06.2003 n. 196, riguardanti la tutela della riservatezza dei dati personali;
  • negli artt. 1 e 16 I co. della Convenzione di New York del 20-11-1989, ratificata dall’Italia con legge 27-5-1991 n. 176 (laddove, in particolare, l’art. 16 stabilisce che: “ Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti“.

Il Tribunale ricorda inoltre che “la disciplina comunitaria (all’art. 97 L. n. 633/41) impone che il consenso necessario ai fini del trattamento dei dati personali del minore e dunque anche per le immagini che possano identificarlo, nel caso di minori di anni sedici, sia prestato dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, in vece dei propri figli, concordemente fra loro e senza arrecare pregiudizio all’onore, al decoro e alla reputazione dell’immagine del minore.”

Alla luce di queste considerazioni, della recente giurisprudenza e della clausola inserita nell’atto di divorzio dagli stessi ex coniugi, il Tribunale di Rieti si pronuncia accogliendo integralmente la richiesta dell’ex moglie, con conseguente condanna della nuova compagna dell’ex marito alla rimozione dai propri profili social delle foto dei figliastri ed alla contestuale inibitoria dalla futura diffusione di tali immagini, in assenza del consenso di entrambi i genitori.

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