Attenzione: se ti tiene un telefono trovato per strada potresti incorrere in ricettazione. E’ quanto stabilito dalla Cassazione nel caso in esame.
L’assoluzione del Tribunale di Brescia
Il Tribunale di Brescia aveva assolto l’imputato per il reato di Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito, di cui all’art. 647 c.p. perché il fatto che l’imputato si fosse tenuto un telefono trovato per strada non è previsto dalla legge come reato.
Il Procurato Generale ha proposto immediato ricorso in Cassazione, dichiarando che il fatto, secondo la più recente giurisprudenza, è qualificato come ricettazione poiché è tale la condotta di chi si impossessa di un telefono che conserva chiari segni di un legittimo possesso altrui.
La decisione della Corte di Cassazione
Secondo la Cassazione il ricorso del Procurator e è da ritenere fondato essendo condivisibile la visione secondo cui “integra il reato di furto – e non quello di appropriazione di cosa smarrita – la condotta di chi si è impossessato di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, trattandosi di un bene che conserva anche in tal caso chiari segni del legittimo possessore altrui, e in particolare il codice stampato nel vano batteria dell’apparecchio”.
Secondo tale ottica, quindi, “risponde del reato di ricettazione l’imputato che, trovato nelle disponibilità di refurtiva di di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile all’ordine del possesso”.
La sentenza del Tribunale di Brescia viene quindi annullata.
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