Stalking condominiale: si rischia il carcere

Recentemente la Corte di Cassazione con sentenza 28340/2019 si è pronunciata su un tema scottante, che spesso viene lamentato da chi abita in stabili abitati da più persone: lo stalking condominiale.

Stalking condominiale: si rischia il carcere

Stalking condominiale: il caso

Il caso di stalking condominiale trattato oggi è molto delicato ed estremo, ma la Cassazione è riuscita a precisare alcuni punti importanti del diritto in esame che possono valere sempre.

Due condomini, M.C. e C.L.N., sono finiti davanti al Tribunale di Taranto perché, in esecuzione di uno stesso disegno criminoso con reiterate e ripetute minacce e insulti, prendevano quotidianamente di mira una famiglia del condominio (rappresentata in giudizio da D.N.), minacciando e molestando i membri di questo nucleo famigliare, cagionando in loro un grave stato di paura, generando un fondato timore per la propria incolumità e quella dei prossimi congiunti, obbligandoli così a modificare le loro abitudini di vita.

Già in passato con questo atteggiamento grave e aggressivo uno dei condomini (S.) aveva estorto del denaro alla famiglia, paventando amicizie malavitose calabresi e ottenendo così diverse somme di denaro per le quali, nel 2015, era persino stato arrestato per estorsione in seguito alla denuncia sporta nei suoi confronti. Le condotte perpetrate ancora nei confronti della stessa famiglia, quindi, hanno naturalmente un maggiore impatto su di loro per il fatto che nello stesso stabile vi abitino sia l’imputato che la persona offesa denunciante.

Il Tribunale di Taranto, preso atto di quanto denunciato e della relativa documentazione, ha provveduto con un’ordinanza disponendo la misura della custodia cautelare in carcere per i due imputati M.C. e C.L.N., la cui ordinanza è stata impugnata in Cassazione dai difensori degli imputati.

I ricorsi dell’imputato

Il primo imputato, M.C., impugna la decisione del Tribunale lamentando di non essere a conoscenza degli scopi di S., non ritenendo necessaria la custodia in carcere, essendo lui incensurato ed avendo chiesto il rito abbreviato. Anche C.L.N. dichiara l’assenza di reiterazione delle condotte criminose, contestate a lui solo in parte, e la sua estraneità alle finalità economiche di S.

La precisazione della Corte di Cassazione sullo stalking condominiale

La Corte di Cassazione nella sentenza chiarisce un principio fondamentale: nel delitto di atti persecutori (come quello dello stalking) si reputa realizzato il reato anche solo con la volontà di porre in essere la minaccia e/o la molestia sapendo che queste produrranno uno degli eventi previsti dalla norma”. L’intenzione criminosa che ha spinto gli imputati ad agire copre anche le conseguenze che le minacce e gli insulti hanno provocato.

Concretamente: per quanto riguarda gli atti commessi da M.C., avendo l’imputato volutamente e consapevolmente preso parte agli atti di danneggiamento, minaccia e intimidazione nei confronti di D.N., era ben consapevole dell’effetto di intimidazione che questi atteggiamenti incutevano sulla persona offesa e poteva quindi immaginarsi che le sue azioni avrebbero portato la vittima a pagare una somma di denaro per far cessare questi comportamenti violenti.

Per quanto riguarda invece il ricorso di C.L.N. è ritenuto infondato. La Corte ha ritenuto che “La circostanza che il ricorrente abbia partecipato soltanto a due degli atti di danneggiamento ai danni del N., commessi in un ristretto periodo di tempo, non vale ad escludere la sussistenza del delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. Integrano il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis cod. pen. anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la «reiterazione» richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale.”

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