Congedo di paternità e lavoro flessibile per i genitori

L’Unione Europea ha approvato e pubblicato a luglio 2019 la direttiva 1158/19 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.

congedo di paternità

Lavoro flessibile per i genitori

Nella direttiva si legge che “La legge stabilisce i requisiti minimi che tutti gli Stati membri dovranno attuare nel tentativo di aumentare le opportunità delle donne nel mercato del lavoro e rafforzare il ruolo del padre, o di un secondo genitore equivalente, nella famiglia. Beneficeranno di tali norme i bambini e la vita familiare, rispecchiando al contempo più accuratamente i cambiamenti sociali e promuovendo la parità di genere”.

Il nuovo provvedimento europeo è entrato in vigore il 1 agosto 2019 e impone agli Stati membri di adeguarsi e conformarsi a quanto disposto entro l’agosto del 2022.

L’obiettivo è strutturare un nuovo impianto che permetta un equilibrio tra la vita professionale e familiare per contribuire al raggiungimento della parità di genere. Per farlo sono state disposte misure che offrono più tutele ai padri in seguito alla nascita dei figli con il congedo di paternità, assieme alla possibilità per i genitori lavoratori di ottenere modalità flessibili di lavoro.

Congedo di paternità

La direttiva europea prevede il diritto per il padre o per il secondo genitore di avere diritto a un congedo di paternità di 10 giorni lavorativi da poter utilizzare nel periodo vicino alla nascita di un figlio, diritto concesso anche nel caso di feto morto.

Il congedo deve essere retribuito e non trasferibile, potenzialmente usufruibile in parte anche prima del parto.

Congedo parentale di due mesi

La direttiva estende inoltre fino a due mesi il congedo parentale, che non potrà essere trasferito da un genitore all’altro proprio per incoraggiare i padri a fruire del congedo, in aggiunta agli ulteriori giorni di congedo parentale di quattro mesi da sfruttare prima che il bambino raggiunga un’età non superiore agli otto anni, di cui ha diritto individuale ciascun genitore (il cui avviso deve essere dato dal lavoratore in un periodo predeterminato da ciascun stato membro).

Orari di lavoro flessibili per motivi di assistenza

La comunità europea ha inoltre stabilito che gli Stati Membri dovranno adottare misure volte a garantire i lavoratori con figli fino a un’età non inferiore agli 8 anni di poter richiedere orari di lavoro flessibili per motivi di assistenza, la durata del periodo potrà essere soggetta a una ragionevole limitazione.

I datori di lavoro avranno il diritto di esaminare le richieste e tenerne conto in relazione alle loro risorse e alla capacità operativa dell’azienda. Potranno quindi rifiutare o respingere la richiesta del lavoratore ma tale decisione dovrà essere seriamente motivata.

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