Pratiche commerciali scorrette, ingannevoli, aggressive.

Il D.Lgs 02-08-2007 n. 146 in attuazione della direttiva 2005/29/CE ha apportato importanti modifiche al Codice del Consumo previgente, introducendo nuove disposizioni in tema di pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori.
In particolare, mentre l’attenzione del Legislatore era in passato rivolta unicamente alla “pubblicità ed altre comunicazioni commerciali” oggi vengono codificate tre possibili condotte ritenute illegittime ossia: le pratiche commerciali scorrette, le pratiche commerciali ingannevoli, le pratiche commerciali aggressive.

  • Nelle pratiche commerciali scorrette vengono ricomprese tutte quelle condotte che risultando contrarie alla diligenza professionale, raggiungono lo scopo di falsare in misura apprezzabile il comportamento economico di un gruppo di consumatori nei confronti del quale tale pratica è rivolta.

  • Per pratica commerciale ingannevole (distinta in azioni ed omissioni) si intende qualsiasi condotta che contenendo informazioni non rispondenti al vero “induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce ad assumere una decisione che non avrebbe altrimenti preso“. Laddove tali falsità riguardano le caratteristiche del prodotto, l’assistenza post-vendita, la portata degli impegni del professionista, il prezzo, la natura e le qualifiche ed i diritti del professionista quali per esempio l’affiliazione.
    Ed al comma 2 del medesimo articolo così dispone:
    “è altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e le circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti:
    a) una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale ed altri segni distintivi di un concorrente…
    ”
    Questa ultima categoria di condotte ben può riferirsi alla diffusione di un messaggio pubblicitario circa un prodotto commercializzato da un’azienda od il tipo di attività esercitata.
    Il Legislatore esige in sostanza, analizzando i contenuti ed il modo di accostare marchi, foto e didascalie, che lo stesso sia chiaro e non induca il consumatore in errore circa la reale attività svolta o l’effettiva natura del bene commercializzato da chi veicola la comunicazione pubblicitaria.
    In questo gruppo è da segnalare,inoltre, una specifica norma che vieta l’avvio, la gestione, dei “famigerati” sistemi piramidali nei quali cioè il consumatore sostiene un esborso iniziale a fronte della possibilità di percepire dei compensi derivanti dall’entrata nel “gruppo” di altri consumatori.

  • Ultima categoria è quella delle cd pratiche commerciali aggressive nella quale si codificano tutte quelle condotte che mediante coercizione fisica o verbale sono idonee a limitare la libertà di scelta o di comportamento del consumatore, così inducendolo ad assumere una decisione che diversamente non avrebbe preso. Vanno incluse, per specifica previsione di legge, tra le altre, l’effettuazione di visite presso l’abitazione del consumatore ignorando gli inviti di quest’ultimo ad allontanarsi, l’invio ripetuto di sollecitazioni commerciali per mezzo di qualsiasi forma di comunicazione (telefono, fax, posta elettronica) oltre la misura giustificata dalla legge nazionale ai fini dell’esecuzione di un’obbligazione contrattuale.
    L’organo competente per lo svolgimento dell’accertamento su tali attività è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la quale ha avuto, in relazione alle nuove disposizioni di riforma del Codice del Consumo, più ampi poteri ed in particolare è l’organo che, al termine di uno specifico procedimento amministrativo (da svolgersi secondo le norme contenute nel Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette adottato dalla stessa Autorità in data 15/11/2007 e pubblicato in G.U n. 283 del 5/12/2007) se accerta la sussistenza della condotta illecita, applica le relative sanzioni, comprese quelle di inibizione sia provvisoria (una sorta di misura cautelare) che definitiva della pratica commerciale scorretta.

Un caso particolare che è stato oggetto di un recente procedimento di istruttoria, avviato su segnalazione di un’associazione dei consumatori, conclusasi con una pronuncia dell’Autorità (n. 18998 del 16/10/2008) che prevede l’applicazione di ingenti sanzioni amministrative a carico dell’azienda oggetto di indagine, riguarda proprio un caso di pratica commerciale ingannevole.
Il provvedimento viene emesso nei confronti di una società milanese che si occupa dell’assistenza tecnica multimarca di elettrodomestici e che ha fatto pubblicare diversi annunci sulle Pagine Bianche e Pagine Gialle – edizione di Genova e provincia 2007/2008, sotto l’ordine alfabetico delle case produttrici (A x Ariston, B x Bosh, M x Mìele)
L’Autorità Garante ha ritenuto la sussistenza della pratica ingannevole in quanto il consumatore veniva indotto a ritenere, per il tenore dei messaggi nonché per le modalità con le quali gli stessi sono pubblicati, che l’assistenza tecnica fosse prestata direttamente dalle case produttrici degli elettrodomestici ovvero che il centro assistenza fosse direttamente affiliato o comunque autorizzato dai produttori medesimi.
Così facendo, alla luce della confusione ingenerata nel consumatore, si viene a determinare un ingiustificato vantaggio per la società di assistenza, la quale beneficia immotivatamente della notorietà dei marchi dei produttori.

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