Un rivenditore è stato condannato al pagamento di una multa per aver venduto puntarelle senza l’indicazione della data di scadenza: per la Cassazione non possono considerarsi prodotto ortofrutticolo esente da tale vincolo.
I primi gradi di giudizio
Il ricorrente, rivenditore ortofrutticolo in proprio, ha proposto opposizione contro la multa notificatagli per aver immesso in commercio una confezione di puntarelle priva di indicazione del termine minimo di conservazione. Dopo la dichiarazione di incompetenza del giudice di pace, il ricorrente ha presentato il caso davanti al Tribunale di Brescia.
Il ricorrente ha sostenuto che le puntarelle non potrebbero essere qualificate come prodotto confezionato, ma dovrebbero invece essere considerate un prodotto ortofrutticolo fresco, con conseguente esclusione dell’obbligo di indicazione del termine minimo di conservazione sulla confezione.
Il Tribunale di Brescia ha respinto l’opposizione, motivo che ha spinto il ricorrente a presentarsi in Cassazione avanzando un unico motivo.
Il ricorso in Cassazione: si tratta di prodotto ortofrutticolo fresco?
Il motivo del ricorso in Cassazione è quello secondo il quale la Corte di Appello avrebbe erroneamente considerato le puntarelle come prodotto preconfezionato, mentre sarebbero da intendersi prodotto ortofrutticolo fresco non sbucciato, tagliato o soggetto ad analogo trattamento. In relazione a quest’ultima categoria di prodotti alimentari, l’art. 10 esclude espressamente l’obbligo di indicazione del termine di scadenza sulla confezione.
La decisione dei giudici di legittimità
La Cassazione ritiene però la motivazione infondata. I giudici ricordano come l’esclusione di indicazione del termine sulla confezione, prevista dall’art. 10 del D.lgs n. 109/92, si riferisce solo ai prodotti “ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati o tagliati, o che non abbiano subito trattamenti analoghi”. La Corte di Appello ha ritenuto che le puntarelle, in quanto costituite dal germoglio tagliato dalla cima del cespo della catalogna e sottoposte a trattamento di lavaggio, fossero da ricomprendere nell’ambito dei prodotti freschi trattati, e dunque dovessero essere assoggettate all’obbligo di indicazione del termine minimo di conservazione.
Inoltre le puntarelle, costituendo solo una parte del cespo della cicoria catalogna, per essere messe in vendita in quanto tali devono necessariamente essere separate dal resto del predetto cespo, e quindi subire un trattamento di taglio, motivo che ha portato al rigetto del ricorso in appello, pienamente condiviso dalla Cassazione.
I giudici di legittimità rigettano quindi il ricorso condannando i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente.
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