Una recente sentenza del Tribunale di Milano (Trib. Milano, sez. XI, sent. 27/01/2004) ha aperto un altro capitolo relativo alla responsabilità per danni del Tour Operator nei confronti dei viaggiatori/consumatori acquirenti di un pacchetto turistico , disciplina che ha goduto di moltissima attenzione nei tempi più recenti.
Ed infatti, se il Codice del Consumo (D.lgs n. 206/2005) ha dedicato un’intera sezione alla disciplina a cui devono sottostare i contratti di viaggio e le responsabilità gravanti sull’agenzia di viaggi o sul tour operator in caso di inadempimento, la giurisprudenza fornisce un arricchimento di tale quadro legislativo interpretando la normativa vigente sempre più a favore del viaggiatore/consumatore.
La sentenza del Tribunale di Milano in esame affronta la questione relativa alle lesioni personali riportate da due turisti a causa di un incidente stradale occorso durante un’escursione acquistata durante il viaggio – e quindi non compresa nel costo e nel pacchetto di viaggio originariamente acquistato dai due viaggiatori dal Tour Operator chiamato in causa – fornita loro da un prestatore di servizio del quale il tour operator si avvaleva per le escursioni in loco ed acquistata presso un ufficio del Tour Operator con un banco all’interno dell’hotel dove essi risiedevano.
In seguito al sinistro, il Tour Operator eccepiva la responsabilità del proprio operatore ma il Tribunale di Milano decideva ponendo a suo carico la responsabilità dei danni alla persona subiti dai due viaggiatori ritenendo che “L’organizzatore di viaggi risponde per i pregiudizi causati alla persona subiti dal viaggiatore a causa dell’inadempimento a causa del terzo fornitore del servizio qualora non riesca a dimostrare che l’evento dannoso sia dipeso da fatto del consumatore, fatto del terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, caso fortuito o forza maggiore”.
Ha ritenuto peraltro che “Il Tour Operator, organizzatore del pacchetto base acquistato dal consumatore, che nel corso di un viaggio all’estero venda al turista un’escursione facoltativa fornita da un terzo prestatore del servizio, si intende organizzatore anche del pacchetto turistico supplementare, a meno che fornisca una prova contraria”.
Naturalmente, una volta risarcito ai turisti il danno dai medesimi subito, il Tour Operator ha la facoltà di rivolgersi al proprio fornitore di servizi responsabile del sinistro occorso ai viaggiatori, in maniera tale da farsi restituire l’esborso sostenuto.
Articolo pubblicato su QN-Economia – Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino
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