Il tema della responsabilità che l’istruttore subacqueo assume nei confronti di terzi nell’esercizio delle proprie mansioni è denotata dall’assenza di una normativa ad hoc a livello nazionale e da scarsi precedenti giurisprudenziali. Esistono al riguardo delle leggi regionali (per esempio legge reg. Liguria n. 19/2001 e legge reg. Sardegna n. 9/1999) ma esse sono finalizzate soprattutto a disciplinare l’accesso alle figure professionali per l’istruzione e l’accompagnamento subacqueo, non la responsabilità delle medesime figure nei confronti di terzi. Per questo, per delineare i casi ed i caratteri della responsabilità che può gravare sull’istruttore subacqueo bisogna analizzare la disciplina generale offerta dal codice civile ed applicarla al caso concreto.
Posto che lo schema contrattuale che meglio caratterizza la prestazione di insegnamento e addestramento dell’istruttore subacqueo è quello del contratto d’opera e che l’obbligazione che l’istruttore assume nei confronti degli allievi è un’obbligazione di mezzi, ovvero un’obbligazione in cui l’istruttore non assume l’obbligo di portare l’allievo ad un determinato risultato (ad esempio, l’ottenimento del brevetto), ma quello di mirare a tale scopo senza garantirlo (essendo il raggiungimento di tale obiettivo sottoposto a fattori esterni alla persona dell’istruttore ed inerenti all’allievo, quali ad esempio la predisposizione, l’impegno prestato ed altri fattori propri dell’allievo), si può affermare che l’istruttore subacqueo potrà incorrere in responsabilità contrattuale nei casi in cui possa ravvisarsi una violazione degli obblighi di diligenza richiesti all’istruttore subacqueo nello svolgimento del proprio lavoro. Tali obblighi, si possono ravvisare nelle competenze tecniche sportive che l’istruttore deve conoscere ed applicare durante l’insegnamento; nei controlli dell’attrezzatura sportiva utilizzata, affinché la stessa risulti in buono stato e funzionante; nella capacità di valutare lo stato di apprendimento dell’allievo al fine di preparare il medesimo all’esecuzione dell’attività sportiva in maniera autonoma senza pericolo.
La violazione di uno di questi doveri, comporta la responsabilità contrattuale dell’istruttore nei confronti dell’allievo che si sia procurato dei danni fisici durante l’addestramento.
Per esonerarsi da tale responsabilità, l’istruttore dovrà dimostrare di non aver violato gli obblighi di diligenza posti a proprio carico e che l’evento dannoso si è verificato per caso fortuito, ovvero per una circostanza non prevista né prevedibile, posta al di fuori della propria sfera di controllo. L’istruttore dovrà, in altre parole, dimostrare di aver preso tutte le precauzioni ed usato tutti gli accorgimenti necessari per evitare i rischi tipici dell’attività subacquea.
Per fare alcuni esempi di casi tipici, l’istruttore sarà ritenuto responsabile se i danni derivati all’allievo sono stati causati da vizi dell’attrezzatura che egli ha omesso di controllare o che egli avrebbe dovuto rilevare usando l’ordinaria diligenza, da condizioni fisiche o dalla scarsa esperienza dell’allievo che egli avrebbe dovuto controllare o riconoscere prima di affrontare l’immersione, da condizioni meteorologiche non adeguate ad intraprendere l’immersione.
Al contrario, sarà esonerato da responsabilità se i danni subiti dall’allievo siano stati causati da cause assolutamente imprevedibili da parte dell’istruttore, quali vizi occulti delle attrezzature, cambiamento repentino ed imprevedibile delle condizioni meteorologiche, inesatte informazioni fornite dall’allievo in merito alle proprie condizioni fisiche o dal comportamento imprevedibile dell’allievo stesso.
Si segnala, inoltre, che la più recente giurisprudenza ha ritenuto a volte applicabile alla figura dell’istruttore di discipline sportive il regime previsto dall’articolo 2236 c.c., il quale comporta una limitazione di responsabilità dell’istruttore nei casi in cui il medesimo debba risolvere problemi di particolare difficoltà tecnica: in questi casi, l’istruttore risponderà solo per dolo o colpa grave, restando esonerato dalla colpa lieve.
Tutto quanto è stato sin ora illustrato riguarda la responsabilità dell’istruttore in caso di danni sofferti dall’allievo di maggiore età. Più gravosa è la posizione dell’istruttore quando tra gli allievi vi siano persone minorenni, i quali – con il loro comportamento – abbiano procurato danni. In questo caso l’istruttore è ritenuto responsabile del danno cagionato ad altri dal minore, salvo fornisca la prova di non aver potuto impedire il danno. Questa prova è molto gravosa per l’istruttore, in quanto in questo caso non basterà provare di aver usato l’ordinaria diligenza e di essere esente da colpa per il fatto dannoso occorso, ma occorrerà dimostrare sia che il fatto dannoso deriva da un comportamento del tutto imprevedibile e repentino dell’allievo tale da rendere in concreto impossibile un intervento dell’istruttore atto ad impedire o limitare il danno, sia di aver adottato – in via preventiva – tutte le precauzioni possibili per prevenire e scongiurare la situazione di pericolo che ha causato il danno.
Vi è da aggiungere, infine, che l’insegnamento subacqueo potrebbe rientrare tra le attività pericolose disciplinate dall’art. 2050 c.c., ovvero tra le attività che, per loro natura o per la natura dei mezzi adoperati, presentano un alto potenziale di danno.
Già altre pratiche sportive (ad esempio, le gare di sci e di motociclette) sono stati assoggettati alla disciplina di cui all’art. 2050 e – pur in assenza di pronunce giurisprudenziali univoche – si può ipotizzare che la pratica e l’insegnamento delle immersioni subacquee, per le condizioni di anormalità e di alto rischio in cui viene condotta, possa venire inquadrata tra le attività pericolose disciplinate dall’art. 2050 c.c..
Ove così fosse, la responsabilità dell’istruttore subacqueo in caso di danno sarebbe uguale a quella sopra esaminata in caso di danno provocato da un minore durante l’immersione: l’istruttore, per liberarsi dalla responsabilità per un evento dannoso, dovrebbe dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il fatto (sia in via preventiva, che al momento del verificarsi dell’evento dannoso).
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