Con l’ultimo Decreto Legge del 25 marzo 2020, cos’è cambiato in materia di norme anti-contagio da Covid-19 e nuove sanzioni?
Covid-19 e nuove sanzioni: il Decreto Legge 25/03/20 n. 19
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 25/03/20 n. 19, vengono introdotte significative novità in materia di misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.
Vediamo in sintesi di cosa si tratta.
Il Governo come cabina di regia
Nel tentativo di porre fine ai contrasti ed ai dubbi interpretativi dei giorni scorsi tra la prevalenza o meno, in caso di disposizioni tra loro confliggenti, delle norme statali con quelle regionali, viene stabilito che il Governo ha la possibilità di disporre in determinate materie (tra cui limitazioni alla circolazione delle persone, divieto assoluto di allontanamento dalle proprie abitazioni per soggetti in quarantena o risultati positivi ai virus, limitazioni allo svolgimento di attività di impresa commerciali e professionali ecc.) che riguardino sia l’intero territorio nazionale che singole parti di esso (es. di una Regione).
In questo ultimo caso, detto provvedimento verrà assunto sentiti i rispettivi presidenti della singola Regione interessata.
Ad esclusione dei DPCM 8/3 – 9/3 – 11/3 – 22/3/0 che continuano a rimanere in vigore, le restanti misure fino ad oggi adottate anche a livello territoriale restano in vigore fino al termine massimo di 10 giorni, a decorrere dal 26/3/2020.
Fino a quando non verranno adottati i provvedimenti nelle materie specificate da parte del Governo, resta salvo il potere della singola Regione di assumere misure urgenti valide nel singolo territorio di appartenenza.
Le nuove sanzioni: stop a quelle penali, si passa a quelle amministrative
Chi si allontana dalla propria residenza, domicilio e dimora senza che ciò sia motivato da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza o da altre specifiche ragioni, non incorre più in un reato, ma verrà multato con una sanzione amministrativa da Euro 400,00 ad Euro 3.000,00.
Se il mancato rispetto delle suddette disposizioni avviene con l’utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino ad un terzo ed in caso di nuova violazione da parte dello stesso soggetto, la sanzione applicata viene raddoppiata.
Se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla contestazione si potrà pagare il minimo della multa, con ulteriore riduzione del 30% se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione.
La disposizione precisa espressamente – per evitare ogni dubbio di sorta – che coloro che nei giorni scorsi sono stati denunciati per violazione delle norme sulla limitazione della circolazione ai sensi dell’art. 650 c.p., non subiranno più alcuna conseguenza sul piano penale, ma verrà loro applicata solo una sanzione amministrativa pari alla metà del minimo previsto.
Come fare ricorso
Se si ritiene che la sanzione applicata sia ingiusta e che vi siano validi motivi a discolpa, è possibile fare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace personalmente o affidando l’incarico ad un legale.
Il pagamento della sanzione preclude il ricorso.
A seguito dell’opposizione il Giudice potrà sospendere subito la multa impugnata e poi, in esito al giudizio, in caso di accoglimento, disporre l’annullamento del verbale.
Le sanzioni penali che sopravvivono
Restano le sanzioni penali – ed in questo caso si verrà sottoposti ad un procedimento penale (con obbligo di nomina di un avvocato d’ufficio o di fiducia) – nel caso di falsa dichiarazione all’autorità (art. 482 c.p.) falsa attestazione su qualità personali quando si nasconde il proprio stato di salute di positività al virus (art. 495 c.p.) oppure epidemia colposa (art. 452 c.p.) o violazione TU Sanitario art. 1 comma 2, lett. e) nel caso di allontanamento dalla propria abitazione per soggetto in quarantena o positivo al virus, punito con la pena aggravata dal decreto in esame con l’arresto da 3 a 18 mesi e con l’ammenda da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00.
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