Ai passeggeri danneggiati non spetta alcun risarcimento pecuniario nel caso di ritardo aereo da circostanza eccezionale: a stabilirlo è il Regolamento (CE) n.261 del 11 febbraio 2004.
Il fatto
Otto passeggeri hanno chiamato in causa il vettore aereo chiedendo che venisse condannato al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dall’art. 8 del Regionale (CE) n.261/2004.
I passeggeri hanno infatti denunciato di essere giunti all’aeroporto di Roma con diverse ore di ritardo perdendo la coincidenza con un altro volo che li avrebbe portati in Turchia.
Il vettore areo che aveva causato il ritardo e la perdita della coincidenza si è costituito in giudizio portando le prove della sussistenza di circostanze eccezionali a sé non imputabili: il velivolo di un altro vettore aveva effettuato un atterraggio di emergenza a causa dell’avaria del carrello, rimanendo bloccato in pista per diverse ore e così bloccando a sua volta lo svolgersi del traffico aereo programmato nello scalo romano.
La decisione del giudice sul ritardo aereo da circostanza eccezionale
Il G.D.P. di Bari con sentenza 2629/ 2014 ha escluso la responsabilità del vettore rilevando il ritardo aereo era stato da circostanza eccezionale, che ha portato il gestore del traffico aereo a prendere una decisione in relazione ad un particolare aeromobile tale da provocare un lungo ritardo, comportando anche la cancellazione di uno o più voli. In quella circostanza infatti erano inoltre state chiuse alcune piste per consentire lo sbarco d’emergenza dei passeggeri e la messa in sicurezza del velivolo e delle piste di atterraggio e decollo.
La sentenza si è quindi espressa in materia di circostanze esimenti dall’obbligo di corrispondere ai passeggeri danneggiati la compensazione pecuniaria, basando la propria decisione sull’art. 5 c.3, del Regolamento (CE) n. 261/2004.
Ritardo aereo da circostanza eccezionale: cosa dice il Regolamento (CE) n.261 del 11 febbraio 2004
Il Regolamento (CE) n. 261 del 11 febbraio 2004 dispone regole comuni tra gli Stati membri dell’UE in relazione di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato dello stesso.
L’art. 7 de Regolamento comporta il diritto alla compensazione pecuniaria per i passeggeri che hanno diritto a percepire un’indennità nel caso in cui subiscano il negato imbarco o la cancellazione del volo per cui hanno una prenotazione.
Nel 2009 la Corte di Giustizia con la sentenza della Sezione Quarta datata 19 novembre 2009 (procedimenti riuniti nn. C-402/07 e C-432/07) ha precisato che il diritto al risarcimento spetta anche ai passeggeri di voli che subiscono un ritardo pari o superiore a tre ore. L’art. 5 c.3 però specifica che l’obbligo della compensazione pecuniaria viene meno nel caso in cui il vettore riesca a dimostrare che il ritardo o la cancellazione del volo lamentata dal passeggero sia dovuto a circostanze eccezionali e inevitabili.
La possibilità per il vettore di sottrarsi all’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria è subordinata all’effettiva eccezionalità della circostanza che ha determinato la cancellazione o il ritardo, che è necessario valutare alla luce dei rispettivi criteri individuati dalla Corte di Giustizia.
Non è circostanza eccezionale
La Corte di Giustizia nella sentenza della Sezione Quarta datata 22 dicembre 2008 (procedimento C-549/079) ha precisato che non è circostanza eccezionale il guasto patito dall’aeromobile se non è determinato da un fattore del tutto estraneo all’attività del vettore.
Il guasto tecnico derivante, ad esempio, dalla mancata manutenzione dell’aeromobile (sia ordinaria che straordinaria) non essendo causato da fattori estranei non può essere ritenuto circostanza eccezionale.
Circostanze eccezionali
Potrebbero essere definite circostanze eccezionali:
- il guasto tecnico determinato da un vizio occulto di costruzione dei componenti dell’aeromobile;
- quello cagionato da un fulmine che colpisce l’apparecchio;
- il danneggiamento causato da una abnorme manovra di un altro velivolo in fase di decollo;
- la decisione delle Autorità Aeroportuali di rimodulare il traffico e chiudere alcune piste per problemi connessi ad un singolo volo ma tali da ripercuotersi, per ragioni di sicurezza, sull’agibilità delle piste e sulla sicurezza dei voli.
In tutti questi casi si parla di circostanze che rivestono i contorni di eccezionalità e imprevedibilità necessari per giustificare la cancellazione o l’ampio ritardo del volo prenotato dai passeggeri.
L’onere della prova del vettore
La presenza di una circostanza eccezionale, in ogni modo, non comporta automaticamente l’esenzione del vettore dall’obbligo di corresponsione della compensazione pecuniaria ai passeggeri danneggiati.
Il vettore deve provare infatti di essersi adoperato con tutte le misure del caso per ovviare la possibilità che l’evento eccezionale si verificasse e deve dimostrare di aver posto in essere tutto il necessario per ridurre al minimo gli effetti dannosi nei confronti dei passeggeri.
Nel caso in esame tutti i requisiti richiesti per provare l’eccezionalità della circostanza sono stati forniti correttamente dal vettore convenuto che ha fornito prova della temporanea chiusura delle piste, dimostrando inoltre di non aver avuto in alcun modo la possibilità di trovare per i passeggeri una soluzione alternativa più favorevole rispetto a quanto fatto.
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