Le norme riguardanti turismo e Covid sono cambiate varie volte dall’inizio dell’emergenza: facciamo chiarezza su cosa prevedono ora.
Turismo e Covid: aggiornamenti alla normativa
Uno dei settori che più hanno risentito delle restrizioni dovute all’epidemia da Covid-19, si sa, è quello turistico.
I vari decreti di emergenza, emanati per cercare di gestire la crisi, in questo settore non hanno brillato per coerenza e chiarezza, gettando operatori e turisti ancora più in confusione, anziché dipanarla.
Infatti:
con un primo DPCM il Governo prevedeva che – per gli abitanti delle c.d. zone rosse o per coloro che, a causa del Covid-19 avessero dovuto rinunciare al viaggio, veniva richiamata la giusta causa di recesso per forza maggiore, in modo tale da esonerare i viaggiatori dal pagamento delle penali di annullamento
In seguito, per venire incontro agli operatori del settore, un nuovo DCPM equiparava il recesso del viaggiatore a quello del tour operator, che a causa della chiusura delle frontiere e dell’annullamento voli, si sono trovati nell’impossibilità di dare esecuzione ai contratti di viaggio.
In tal caso si dava la possibilità ai T.O. di restituire le somme ricevute dai viaggiatori tramite voucher, da utilizzarsi entro il limite di 1 anno dalla sua emissione.
Tale decreto è stato convertito in legge la quale, per mettere a tacere la diatriba nata sulla natura obbligatoria o facoltativa di accettazione del voucher, disponeva che il voucher non necessitava dell’accettazione da parte del viaggiatore.
Ultime disposizioni sui rimborsi per viaggi annullati
A seguito delle numerose contestazioni dei consumatori, che hanno altresì sollevato una contrarietà della norma con le direttive europee in materia, la legge è stata nuovamente modificata.
L’ultima versione prevede che:
in caso di recesso a causa del COVID il T.O. possa:
- restituire la controprestazione già ricevuta mediante un voucher;
- tale voucher ha validità 18 mesi dalla data del recesso;
- decorsi 18 mesi dall’emissione, per i voucher non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi deve essere corrisposto dall’operatore, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell’importo versato;
- SE il recesso è esercitato entro il 31/07/2020, il voucher non necessita dell’accettazione del viaggiatore.
Il che vuol dire – forse – che se il recesso è esercitato successivamente, il viaggiatore lo deve accettare.
Si attendono nuovi chiarimenti sul punto.
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