In data 17/07/2010 il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della storica compagnia turistica “I viaggi del ventaglio”, ultima vittima della crisi del settore turistico che, negli ultimi due anni, ha visto il fallimento o comunque la cessazione dell’attività di molti dei maggiori operatori turistici.
Anche in questo caso, il fallimento del Tour Operator porta con sé l’inevitabile protesta delle tante persone che – avendo concluso un contratto turistico – si ritrovano ad aver sostenuto il pagamento di un servizio di cui non potranno più godere a seguito della dichiarazione di fallimento.
Cosa possono fare i consumatori per ottenere la restituzione di quanto corrisposto per un viaggio che non potranno effettuare?
Si possono prospettare diverse alternative.
Innanzi tutto, coloro che avessero stipulato una polizza facoltativa per l’annullamento del viaggio al momento della conclusione del contratto, possono rivolgersi alla Compagnia Assicurativa per ottenere il rimborso dei costi sostenuti ed, eventualmente, il risarcimento del danno, a seconda delle clausole contrattuali previste nella polizza.
Questa è sicuramente l’ipotesi più veloce e sicura per ottenere il rimborso di almeno una parte del denaro inutilmente versato.
In alternativa, è possibile immettersi nel passivo fallimentare, sebbene tale soluzione comporti tempi molto lunghi e non porti quasi mai a risultati apprezzabili.
Ancora, è possibile rivolgersi al Fondo di Garanzia per il Turista, istituito presso il Ministero del Turismo e reso attivo e disponibile proprio per arginare i danni derivanti da fallimenti ed insolvenze degli operatori turistici (sebbene i tempi di risposta siano molto lunghi).
Per ottenere il rimborso, il consumatore dovrà inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo
Ufficio 2°, servizio IV
Tutela del Turista
Via della Ferratella in Laterano n. 51
00184 ROMA
allegando la seguente documentazione:
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contratto di viaggio in originale (ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti di aver acquistato il viaggio);
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copia della ricevuta del versamento della somma corrisposta all’agenzia di viaggio;
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ogni altro documento atto a provare la mancata fruizione dei servizi pattuiti (ad es. la copia della denuncia presentata all’autorità giudiziaria, lettera di annullamento del servizio senza riprotezione, ecc).
Dal 4 luglio 2009, data in cui è entrata in vigore la legge n. 69/09, non è più previsto un termine di decadenza entro il quale inviare le richieste di rimborso, in passato soggette ad un termine di 3 mesi.
Infine, potrebbe altresì essere ipotizzabile la responsabilità dell’agenzia di viaggi che ha venduto il pacchetto turistico del tour operator fallito, se il consumatore può provare che – al momento della conclusione del contratto – l’Agenzia fosse a conoscenza (o avrebbe dovuto essere a conoscenza) dello stato di insolvenza, di inadempimento o di dissesto del tour operator.
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