Si deve ancora corrispondere l’assegno di mantenimento all’ex moglie che va a convivere con un nuovo compagno? Esaminiamo una recente sentenza della Cassazione.
Se l’ex moglie va a convivere si deve continuare a corrispondere l’assegno di mantenimento?
La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema del riconoscimento dell’assegno divorzile.
Vediamo cosa dice una recentissima sentenza pubblicata proprio poco prima di Natale, riassumendo brevemente i fatti.
Il Tribunale, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, poneva a carico del marito l’obbligo di versare alla moglie un assegno mensile a titolo di mantenimento e di contribuire al mantenimento dei figli minori.
La Corte d’Appello, poi, in parziale riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda di riconoscimento dell’assegno divorzile proposta dalla ex moglie, in quanto quest’ultima aveva instaurato una stabile convivenza con un nuovo compagno, da cui, tra l’altro, aveva avuto una figlia.
Il ricorso in Cassazione
La ex moglie non ci sta a non vedersi riconosciuto il mantenimento da parte dell’ex marito e ricorre ai Giudici della Cassazione sostenendo di aver rinunciato – nei 9 anni di durata del matrimonio – ad un’attività professionale o comunque lavorativa, per dedicarsi interamente ai figli e ciò anche dopo la separazione personale dal marito che aveva potuto, invece, dedicarsi alla carriera e al successo professionale costruendo un’azienda con un fatturato di quale milione di euro.
Non essendo più in età di poter reperire un’attività lavorativa, la ricorrente sosteneva di aver vissuto e di vivere, con i figli, dell’assegno divorzile.
Il nuovo compagno, da cui aveva avuto una figlia, era un operaio con un reddito di poco più di mille euro al mese, per di più “falcidiato” dal mutuo per l’acquisto della casa presso la quale convivevano anche con i figli del precedente matrimonio.
La ricorrente contestava, quindi, l’estinzione automatica del proprio diritto all’assegno divorzile solo sulla base dell’instaurazione della nuova convivenza.
L’art. 5, comma 10, della Legge n.898/1970 dispone che “l’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze”.
I Giudici, quindi, si interrogano sul se l’effetto estintivo previsto in caso di nuove nozze del beneficiario trovi applicazione anche nella distinta ipotesi della famiglia di fatto e con quali contenuti e limiti.
Ritenendo la questione di particolare importanza, quindi, i Giudici rimettevano la questione al Primo Presidente perché valuti l’opportunità di rimettere l’esame alle Sezioni Unite.
Il tema, quindi, è in evoluzione e potrebbe veder, infine, riconosciuto il diritto al mantenimento per la ex moglie anche nel caso di nuova convivenza.
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