La recente Sentenza, risalente a sei giorni or sono, precipuamente il 7 ottobre 2010, della Corte di Giustizia Europea, stabilisce, una volta per tutte, l’interpretazione della Direttiva 92/57/CEE recepita dallo Stato italiano nel D.Lgs 494/1996 e confluito successivamente nel T.U. n. 81/2008, relativamente alle deroghe inerenti la nomina dei coordinatori per la sicurezza. Il T.U., infatti, decretava, al Titolo IV, art. 90, comma 11 che, nel caso di assenza di titolo edilizio abilitativo (precisamente si citava il “Permesso a Costruire”) si derogava alla nomina del coordinatore alla sicurezza. Infatti, citando testualmente l’art. 90, comma 3 che recita: “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.” Per contro, all’art 90, comma 11 si legge: “In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall’articolo 92, comma 2.” All’art. 92, comma 2 si specifica: “Nei casi di cui all’articolo 90, comma 5, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1, lettera a) e b).” Ora, all’art. 90, comma 5, si chiarisce che: “ La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.” Finalmente, all’art 90, comma 4, si conclude: “Nel caso in cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.”
Il dispositivo appare evidentemente contorto, ricco di richiami a commi precedenti e successivi, tipico del bizantinismo giuridico italiano, non conciliante l’interpretazione della norma che, arditamente, proverò a parafrasare così come segue: nel caso un committente decidesse di far eseguire delle opere edili, deve verificare se, per realizzarle, occorresse un titolo abilitativo e se le imprese coinvolte fossero più d’una. In tal caso, sarebbe inevitabile la nomina di un progettista e, contestualmente, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, prima dell’inizio dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Qualora, invece, il committente privato avesse la possibilità di far eseguire le opere senza la presentazione in Comune di alcun titolo abilitativo, si pensi, ad esempio, ai lavori di ordinaria manutenzione, e con la presenza di una sola impresa, non vi sarebbe l’obbligo di nominare nessun coordinatore, restando in ogni caso, in vigore le normative a tutela dei lavoratori in capo ai datori di lavoro e responsabili dell’impresa esecutrice. Pertanto, conditio sine qua non per omettere la nomina del coordinatore della sicurezza sarebbe il contemporaneo soddisfacimento di due prerogative fondamentali: la presenza in cantiere di una sola impresa durante tutta la durata delle opere e l’assenza di titolo edilizio abilitativo. In questo caso, naturalmente, anche la notifica preliminare non va presentata. A supporto di questa interpretazione, il legislatore ha chiarito che, nel caso di opere già iniziate con prerogative ricadenti nel comma 11, qualora s’introducessero nuove imprese, vi sarebbe comunque l’obbligo di nominare il coordinatore in fase di esecuzione che, logicamente a lavori fermi, dovrebbe attivare le procedure del caso. Pertanto, seppure in maniera poco lineare, le normative europee sono pienamente recepite.
L’apparente “confusione” legislativa porta inequivocabilmente alla conclusione che, dal punto di vista operativo, solamente modeste opere a carattere privato di ordinaria manutenzione, eseguite da una sola impresa, possano essere eseguite senza la nomina di coordinatori (fermo restando gli obblighi di legge in ottemperanza al D.Lgs 626/94 confluiti nel T.U. 81/08). La Sentenza della Corte di Giustizia Europea, pertanto, ha sancito un principio che era già presente nel primo testo della L. 81/08. La questione trattata era, d’ogni modo, già oggetto d’osservazione da parte degli addetti ai lavori poiché, effettivamente, s’ipotizzarono alcune situazioni paradossali come, ad esempio, immaginare il rifacimento di una copertura condominiale da eseguirsi in regime di ordinaria manutenzione con semplice comunicazione d’inizio lavori al Comune, eseguito da una sola impresa appaltatrice che, nonostante le potenzialità di rischio dovute all’altezza e all’impatto del cantiere con l’ambiente circostante, secondo la normativa, non avrebbe necessitato la nomina di un coordinatore per l’esecuzione delle opere. Il caso ipotetico in esame, seppur remoto, avrebbe potuto, in linea teorica, concretizzarsi. Orbene, il legislatore vi pose mano e, con la Legge del 7 luglio 2009 n. 88 art. 39, modificò il comma 11 dell’art. 90 del T.U. nel seguente modo: “La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.”. Cioè a dire che per ogni tipo di opera edilizia d’iniziativa privata, anche se non necessitante di titolo abilitativo edilizio, deve essere assoggettata alla nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. La normativa è, così, meno arzigogolata sebbene vi siano inserite delle novità. La prima è: “…in base alla normativa vigente”. La seconda è: “…e comunque di importo inferiore ad euro 100.000.”. La terza è nel secondo periodo dell’articolo: “In tal caso…”. La prima precisazione si esplicita nelle ovvie obbiezioni sollevate circa il riconoscimento, oltre del permesso di costruire, anche di altri titoli abilitativi equipollenti. La seconda specificazione aggiunge un elemento aggiuntivo rispetto alla sola mancanza del “permesso a costruire” che non è più predominante. Invero, se le opere fossero inferiori ad euro 100.000 il dispositivo previsto all’art 3, riguardo la nomina del coordinatore per la progettazione, non si applicherebbe anche in presenza di permesso per costruire o similari. La terza osservazione ci dice che, nel caso di specie, cioè quello descritto nel periodo precedente, deve essere nominato il coordinatore per l’esecuzione facente veci del coordinatore per la progettazione. I richiami ai commi 4 e 5 dell’art. 90 e al comma 2 dell’art. 92 spariscono.
Ricapitolando, sulla scorta di quanto modificato dalla Legge del 7 luglio 2009 n. 88 art. 39, il committente privato ha l’obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione solo alla presenza di più imprese, con presentazione di permesso per costruire o titolo similare e con importi dei lavori superiore ad euro 100.000. Parrebbe invece che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori vada nominato sempre, rendendo il comma 5 dell’art 90 inutile, sgombrando il campo da ogni dubbio interpretativo ma aprendo interrogativi di carattere operativo, concettuale e di opportunità economiche. Sarebbe, infatti, irrazionale che, per il rifacimento del rivestimento di una cucina, si debba nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, snaturando la figura stessa del coordinatore il quale non avrebbe nulla da coordinare.
Se così fosse, la normativa italiana, sarebbe assurdamente più restrittiva di quella europea riportata all’inizio di questa analisi. La Sentenza della Corte di Giustizia Europea, infatti, si riferisce alla versione originale del T.U. 81/08 richiamando l’Italia al pieno recepimento della Direttiva 92/57 CEE proprio nell’osservanza della nomina del coordinatore in concomitanza con opere che coinvolgono più imprese, indipendentemente dalla presenza di titoli abilitativi. Come penso di avere dimostrato, il legislatore, non solo ha anticipato la Sentenza, ma ha reso illogicamente più limitativa la normativa stessa.
In realtà succede che, purtroppo, il committente, ammesso che sia edotto della normativa, chiede all’impresa che ha già scelto se, questa, richiederà collaborazioni esterne oppure no. La risposta tipica sarà: ”Non si preoccupi, facciamo tutto noi” – Fine della storia.
D’ogni buon conto, come già ribadito in altre occasioni, non sono le scartoffie a salvare le vite umane. Le vite umane si salvano con la passione. Si deve creare un nuovo sistema mentale che metta l’uomo sopra al profitto. Le leggi troppo illiberali, restrittive, tese a regolamentare ogni aspetto della vita privata del cittadino portano, inevitabilmente, all’effetto opposto di quello per cui sono state mosse. Se gli imprenditori fossero tutte persone dabbene, con tornaconti congrui al loro valore, e i lavoratori fossero coscienziosi e giustamente retribuiti, gli incidenti sul lavoro sarebbero delle casualità. Certamente, sono utopie, ma è a queste che dobbiamo tendere giacché uomini, altrimenti perché esistere?
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