Il 17/02/05 è entrato in vigore il Regolamento Comunitario n. 261/04 per la tutela dei diritti dei passeggeri dei trasporti aerei, che contiene una disciplina uniforme valida per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. La disciplina prevista si applica ai voli di linea ed ai voli charter, per passeggeri in partenza da un aeroporto comunitario oppure da un aeroporto situato in un Paese terzo con destinazione uno Stato europeo, se la compagnia di volo è di nazionalità europea. Ecco la protezione garantita ai passeggeri nei casi di disservizio più frequenti.
MANCATO IMBARCO: in caso di “overbooking”, il passeggero rimasto a terra per mancanza di disponibilità di posti ha diritto ad un risarcimento pecuniario che varia a seconda della distanza del viaggio di cui non ha potuto usufruire: euro 250,00 per tratte aeree fino a 1.500 Km; euro 400,00 per tratte tra 1.500 e 3.500 km; euro 600,00 per tratte superiori ai 3.500 chilometri. Il risarcimento è dimezzato se il vettore mette a disposizione un volo alternativo che non comporti un ritardo superiore, rispettivamente, alle due, tre o quattro ore rispetto all’orario di arrivo del volo originariamente prenotato. Al passeggero rimasto a terra deve poi essere offerta la scelta tra il rimborso dell’intero costo del biglietto o la possibilità di usufruire gratuitamente di un volo alternativo in condizioni di viaggio comparabili. Rimborsi ed indennizzo devono essere versati entro 7 giorni. Il passeggero ha poi diritto a pasti e bevande gratuite in relazione alla durata dell’attesa, alla sistemazione in albergo in caso di necessità di pernottamento, a trasporti gratuiti da e per l’aeroporto e a comunicare gratuitamente il ritardo a mezzo telefono, fax o posta elettronica.
CANCELLAZIONE DEL VOLO: è previsto un risarcimento pecuniario analogo a quello esaminato in caso di mancato imbarco, a meno che il passeggero non sia stato informato della cancellazione del volo con almeno due settimane di preavviso o – in caso di preavviso minore – sia messo a disposizione dell’utente un volo alternativo che non comporti un ritardo maggiore di quattro ore rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto. Il risarcimento non è dovuto se il vettore prova che la cancellazione del volo sia dovuta a circostanze eccezionali ed inevitabili.
RITARDO DEL VOLO: per i ritardi superiori a due, tre o quattro ore (a seconda della lunghezza della tratta aerea) il vettore ha l’obbligo di fornire ai passeggeri pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, la sistemazione in albergo in caso di necessità di pernottamento e mezzi di comunicazione gratuiti. Nel caso in cui il ritardo superi le cinque ore, il vettore dovrà poi offrire al passeggero la scelta tra il rimborso e il volo alternativo gratuito.
BAGAGLI PERSI O DANNEGGIATI: il passeggero può ottenere un risarcimento fino ad un massimale di 1.200 euro circa. La Compagnia aerea è esonerata dal risarcimento del danno se dimostra di aver adottato tutte le misure necessarie ad evitare il danno o se il danno è stato generato da un difetto del bagaglio o causato da negligenza del suo proprietario.
INCIDENTI: non esistono limiti di responsabilità in caso di incidenti che abbiano per conseguenza la morte o il ferimento di passeggeri. Per danni che ammontano fino ad Euro 116.660,00 circa la compagnia non può contestare la sua responsabilità; per danni superiori, invece, può essere esonerata dal risarcimento se dimostra che i danni sono stati causati da atti o omissioni di dipendenti o terzi. Il risarcimento può essere ridotto se il passeggero ha contribuito al verificarsi del danno. L’azione per ottenere il risarcimento del danno da lesioni personali si prescrive in due anni dal giorno di arrivo a destinazione.
Articolo pubblicato su QN-Economia – Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino
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