Responsabilità del costruttore: risarcimenti per danni o vizi gravi

A fine costruzione vi siete accorti che un’opera appaltata e destinata a durare nel tempo presenta danni o vizi gravi? Ecco come potete agire nei confronti del costruttore.

Responsabilità del costruttore: presupposti per il risarcimento

Secondo l’art. 1669 Codice Civile il committente o i suoi aventi causa se nel corso di dieci anni dal compimento dell’opera per difetto di costruzione la stessa rovina, presenta pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è tenuto a risarcire il committente o i suoi aventi causa.

Diversi sono i presupposti che devono essere realizzati per conseguire il risarcimento.

Vediamo quali sono.

Innanzitutto il difetto della costruzione, che deve manifestarsi entro 10 anni dal suo compimento, deve essere denunciato a pena di decadenza al costruttore entro un anno dalla scoperta.

Siccome si tiene conto che in genere il committente non è un tecnico, l’anno inizierà a decorrere dal momento in cui lo stesso consegue una certezza oggettiva sull’esistenza dei difetti costruttivi e sulla loro imputabilità.

Pertanto tale termine annuale si può far coincidere con l’acquisizione della relazione tecnica, che in questi casi è sempre meglio commissionare per fugare ogni dubbio in merito.

Una volta accertati la presenza dei difetti costruttivi gli stessi devono condurre ad uno delle conseguenze tipiche indicate dalla legge, ossia l’opera per effetto di tali gravi difetti deve presentare il pericolo di rovina, essere crollata, oppure presentare gravi difetti.

Cosa fare per essere risarciti

A questo punto, va inviata una lettera di messa in mora al costruttore con cui si chiede di essere risarciti.

Il risarcimento viene commisurato ai lavori da eseguire per l’eliminazione dei gravi difetti ed al ripristino dell’edificio per tutti i danni conseguenti.

Se il costruttore nega la sua responsabilità o si rifiuta di pagare la somma richiesta, va fatta causa entro un anno dalla denuncia a pena di prescrizione dell’azione.

Nel corso di causa occorrerà chiedere l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio al fine di accertare l’effettiva sussistenza dei gravi difetti costruttivi, nonché la natura ed i lavori di ripristino necessari ed il loro costo.

Se il costruttore verrà ritenuto responsabile, potrà essere condannato al pagamento della somma di denaro corrispondente al costo delle opere necessarie per l’eliminazione dei vizi.

Un’interessante sentenza della Cassazione ha di recente esteso l’applicazione di tale disciplina anche alle opere ritenute essenziali per il godimento di un immobile (esempio impianto di riscaldamento) quando sono state coinvolte in rifacimenti e/o sostituzioni successive alla costruzione originaria dell’edificio.

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