Una recente sentenza del Tribunale di Reggio Emilia ha stabilito che uscire dalla zona rossa non è reato e quindi che il DPCM è illegittimo.
DPCM dichiarato illegittimo: la falsa autocertificazione non è reato
L’Italia è praticamente tutta – ancora – zona rossa.
Ma i c.d. D.P.C.M. che limitano la libertà di spostamento delle persone sarebbero illegittimi.
Così ha sancito – da ultimo – il Tribunale di Reggio Emilia (sentenza del 21.01.2021).
Nel suddetto caso il Giudice ha assolto una coppia che in pieno lockdown e in zona rossa era uscita di casa e aveva rilasciato una falsa autocertificazione.
Motivo dell’assoluzione? “Il fatto non costituisce reato”!
La coppia era accusata di aver rilasciato una falsa autocertificazione integrando così il reato di “falso ideologico”.
Il Giudice evidenzia che:
- la violazione contestata trova quale suo presupposto – al fine di giustificare il proprio allontanamento dall’abitazione – l’obbligo di compilare l’autocertificazione imposto in via generale per effetto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) citato nell’autocertificazione stessa;
- il D.P.C.M. del 8.03.2020 evocato nell’autocertificazione sottoscritta da ciascun imputato è indiscutibilmente illegittimo per violazione dell’art. 13 Cost.
Ed infatti:
“tale disposizione, stabilendo un divieto generale e assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare. Tuttavia, nel nostro ordinamento giuridico, l’obbligo di permanenza domiciliare consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal Giudice penale per alcuni reati all’esito del giudizio (ovvero, in via cautelare, in una misura di custodia cautelare disposta dal Giudice, nella ricorrenza dei rigidi presupposti di legge, all’esito di un procedimento disciplinato normativamente), in ogni caso nel rispetto del diritto di difesa”.
Ed ancora:
“l’art. 13 Cost. stabilisce che le misure restrittive della libertà personale possono essere adottate solo su «…atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge»; primo corollario di tale principio costituzionale, dunque, è che un DPCM non può disporre alcuna limitazione della libertà personale, trattandosi di fonte meramente regolamentare di rango secondario e non già di un atto normativo avente forza di legge; secondo corollario dei medesimo principio costituzionale è quello secondo il quale neppure una legge (o un atto normativo avente forza di legge, qual è il decreto-legge) potrebbe prevedere in via generale e astratta, nel nostro ordinamento, l’obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini, posto che l’art. 13 Cost. postula una doppia riserva, di legge e di giurisdizione, implicando necessariamente un provvedimento individuale, diretto dunque nei confronti di uno specifico soggetto, in osservanza del dettato di cui al richiamato art. 13 Cost.”.
Pertanto:
“poiché, proprio in forza di tale decreto, ciascun imputato è stato “costretto” a sottoscrivere un’autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese e dunque illegittima, deriva dalla disapplicazione di tale norma che la condotta di falso, materialmente comprovata come in atti, non sia tuttavia punibile giacché nella specie le esposte circostanze escludono l’antigiuridicità in concreto della condotta”.
Conclusione
Il Giudice proscioglie gli imputati perché il fatto non costituisce reato.
Quale mese fa anche un Giudice del Tribunale di Roma (chiamato a pronunciarsi sul tema delle locazioni commerciali chiuse causa Covid) ed un Giudice di Pace di Frosinone avevano sancito l’illegittimità dei DPCM.
E voi, cosa ne pensate?
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