Rientrano nella comunione dei beni quelle somme depositate nel conto corrente di un solo coniuge? Vediamo cosa stabilisce la giurisprudenza in merito.
Comunione legale dei beni: cosa comprende?
Una delle questioni maggiormente dibattute, in dottrina e giurisprudenza, è quella inerente ai depositi di conto corrente bancario intestato ad uno solo dei coniugi e, più precisamente, se le somme depositate rientrino in comunione, ossia nel regime legale dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Per l’analisi della questione, occorre partire da un preventivo inquadramento generale del regime della comunione legale dei beni.
Oggetto della comunione legale c.d. immediata (ex art. 177 c.c.) sono gli acquisti compiuti dai coniugi, assieme o separatamente, durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio, nonché gli utili e gli incrementi delle aziende, che, pur essendo state costituite anteriormente al matrimonio sono gestite da entrambi i coniugi.
Al contrario, nella comunione c.d. de residuo, determinati beni vi rientrano ai soli fini della divisione, se ed in quanto esistano al momento dello scioglimento della stessa.
I beni che compongono la comunione de residuo sono: i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi ed i proventi delle attività individuali (art. 177 lett. b) e c)); i beni destinati all’esercizio di un’impresa costituita da uno dei coniugi dopo il matrimonio (art.178 c.c.) e gli incrementi di un’impresa costituita precedentemente il matrimonio.
Cosa non rientra nella comunione legale dei beni
Non costituiscono oggetto della comunione (ex art. 179 c.c.) i beni di cui il coniuge era titolare prima del matrimonio o che abbia ricevuto per successione ereditaria o per donazione dopo le nozze, o abbia ottenuto a titolo di risarcimento del danno o di pensione di invalidità lavorativa; i beni strettamente personali o strumentali all’esercizio di una professione; infine, i beni acquistati con il prezzo di quelli sopraelencati o mediante permuta, sempre che all’atto del trasferimento sia dichiarata l’esclusione dalla categoria dei beni comuni.
Pertanto, le norme di riferimento per stabilire se gli acquisti compiuti da uno dei coniugi ricadano o meno nel regime legale di comunione, sono costituite dagli articoli 177, 178 e 179 del Codice Civile.
Le somme depositate nel conto di un solo coniuge rientrano nella comunione legale dei beni?
In dottrina e giurisprudenza, ci si è posti il problema di stabilire se, nell’ipotesi in cui il coniuge scelga di accantonare i risparmi in un conto corrente bancario intestato a lui solo, il saldo relativo alle somme di denaro depositate realizzi un incremento patrimoniale autonomo e, come tale, ricadente in comunione c.d. immediata, ovvero, restando immutata l’originaria natura dei beni, tali somme siano considerate personali o ricadenti nella comunione de residuo, a secondo dei casi.
La prevalente giurisprudenza nega l’ingresso immediato in comunione delle somme accantonate in un conto corrente intestato solo ad un coniuge. Infatti:
“il deposito delle somme su conto corrente bancario non muta la natura delle stesse che restano di titolarità esclusiva del coniuge titolare del conto corrente e, nel caso dei proventi dell’attività separata, sono destinate a cadere nelle comunione de residuo ove ancora esistenti al momento dello scioglimento della comunione legale” (ex multis Cass. Civile n.2182/1992).
Ed ancora:
“il regime di comunione coniugale di cui all’art.177 c.c. coinvolge i solo acquisti di beni e non inerisce, invece, alla instaurazione di rapporti meramente creditizi, quali quelli connessi, ad esempio, all’apertura di un conto corrente bancario nel corso della convivenza coniugale” (Cass. Civile n.8002/2004).
In definitiva:
“il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l’alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando esso venga, come nella specie, dal medesimo coniuge depositato sul proprio conto corrente. Questa titolarità non muta in conseguenza della mera circostanza che il denaro sia stato accantonato sotto forma di deposito bancario, giacché il diritto di credito relativo al capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso, né è d’altro canto configurabile come un acquisto nel senso indicato dall’articolo 177, primo coma, lettera a), codice civile, cioè come un’operazione finalizzata a determinare un mutamento effettivo nell’assetto patrimoniale del depositante” (Cass. Civile n.1197/2006).
In conclusione, prevale nettamente l’orientamento contrario all’ingresso in comunione ex art. 177 c.c. delle somme accantonate in un conto corrente intestato solo ad un coniuge.
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Gentile legale,
io e mia moglie siamo in comunione dei beni, purtroppo ci stiamo separando e volevo sapere se una serie di bonifici fatti da mio padre come regalia a mio nome, fatti anche ai miei fratelli, come anticipo di asse ereditario sono da considerare Donazioni a mio favore e non rientranti nella comunione dei beni. Ho anche una lettera manoscritta di mio padre dove afferma che tali bonifici sono da considerare come strettamente personali e non dei due coniugi. Parte dei bonifici sono stati fatti su un mio cc altri su uno cointestato, ma sempre a mio nome.
Grazie
Vorrei cortesemete sapere se, in regime di comunione dei beni, le somme presenti sul mio conto corrente antecedenteti alla data del matrimonio, sono di mia esclusiva proprietà. Preciso che il c/c è intestato solo alla sottoscritta.
Grazie