Con il recepimento della normativa europea sul benessere animale, in Italia sarà vietata la commercializzazione dei ciprinidi e prevista una formazione periodica di operatori e professionisti su malattie degli animali trasmissibili all’uomo.
Benessere animale rafforzato nel nostro ordinamento
Il 29 ottobre 2020 il Senato ha approvato il disegno di legge denominato “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020“
L’art. 14, dedicato espressamente al benessere animale ed al monitoraggio e contenimento delle malattie trasmissibili, prevede che il Governo adotti entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016.
Il Governo è chiamato ad adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di sanità e benessere animale alle disposizioni Europee, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili.
Disposizioni specifiche
In detto articolo viene introdotto un esplicito divieto della commercializzazione di tutti i pesci appartenenti alla famiglia dei ciprinidi pescati nelle acque interne, ad esclusione delle acque salse e salmastre e dei laghi, con l’obbligo della reimmissione dei pesci eventualmente catturati durante l’attività piscatoria in acque interne.
La legge in esame si propone inoltre di:
a) individuare modalità uniformi sul territorio nazionale per porre in essere le misure di emergenza in materia di sanità animale;
b) adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di registrazione e riconoscimento degli stabilimenti e degli operatori e in materia di identificazione e tracciabilità degli animali terrestri detenuti alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;
c) riordinare la connessione tra la Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche, i sistemi informativi del Ministero della salute e i sistemi informativi delle regioni e delle province autonome;
d) prevedere misure di incentivazione finanziaria per gli operatori e i professionisti degli animali che sviluppano buone prassi di allevamento non intensivo delle specie animali di cui si occupano;
e) prevedere per gli operatori e i professionisti degli animali la formazione periodica finalizzata all’acquisizione di conoscenze adeguate in materia di malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all’uomo, princìpi di biosicurezza, interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana, buone prassi di allevamento delle specie animali di cui si occupano e resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica, estendendo la formazione periodica anche agli operatori che vendono o trasferiscono in altro modo la titolarità di futuri animali da compagnia;
f) introdurre sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;
g) prevedere ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto all’importazione, alla conservazione e al commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l’introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette.
Per una consulenza legale: info@iltuolegale.it – 02 94088188
Non si effettua consulenza legale gratuita.
È assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo presente in questo articolo senza il consenso dell’autore. In caso di citazione è necessario riportare la fonte del materiale citato.