Il Ministro del Lavoro Orlando ha firmato il decreto che prevede l’esonero parziale dal pagamento dei contributi per autonomi e professionisti, che dopo un anno di pandemia si trovano nel cuore di una crisi economica purtroppo importantissima.
Una misura che è stata prevista nella legge di bilancio n.178/2020 che ha comporta un maxi fondo da due milioni e mezzo di euro. Il beneficio generato dall’esonero è concesso, come ricorda l’art. 5 del decreto, in relazione al “quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid” e viene goduto solo nel caso di rispetto dei limiti e delle condizioni sotto elencate.
Cosa prevede il Fondo per l’esonero dei contributi
Il Fondo per l’esonero dei contributi per autonomi e professionisti dispensa parzialmente i contributi previdenziali per il 2021, tranne quelli integrativi, i premi e i contribuiti Inail, per un limite massimo individuale di 3000 euro su base annua, applicato su base mensile per ciascun lavoratore interessato.
A chi è indirizzato il Fondo
Il Fondo è indirizzato a:
- lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri e lavoratori iscritti alla gestione separata art. 2, co. 26 della legge n. 335/1995), inclusi i soci di società e i professionisti che fanno parte di uno studio associato;
- professionisti iscritti agli enti che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza;
- medici, infermieri, altri professionisti e operatori di cui alla legge n. 3/2018 in acquiescenza, che hanno ricevuto incarichi di lavoro autonomo o di Co.Co.Co per fare fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ai fini del riconoscimento dell’esonero è necessario che i soggetti a) e b) possiedano congiuntamente i seguenti requisiti:
- devono aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019;
- devono aver percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro.
Ai fini del riconoscimento dell’esonero i soggetti sopracitati devono soddisfare congiuntamente le seguenti condizioni:
- non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
- non devono essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria
L’esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
Concessione dell’esonero a favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’Inps
Per gli iscritti alle gestioni speciali dell’Ago l’esonero si applica sulla contribuzione oggettiva della tariffazione annuale del 2021, escluso i premi e la contribuzione dovuti all’Inail. L’esonero spetta al titolare della posizione contributiva in misura pari alla somma dell’importo della contribuzione esonerabile per ciascun lavoratore e collaboratore iscritto alla gestione speciale dell’AGO per il quale il titolare è obbligato al versamento della contribuzione.
L’importo del beneficio è riconosciuto sulle rate relative alla tariffazione annuale di competenza 2021 e la fruizione del beneficio è subordinata al possesso della regolarità contributiva.
La domanda deve essere presentata entro il 31 luglio 2021, pena la decadenza, corredata dalla dichiarazione del contribuente interessato:
- di non essere titolare di un contratto di lavoro subordinato con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
- di non essere titolare di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità, o qualsiasi altro assegno corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria;
- di non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di prevenzione obbligatoria;
- di aver conseguito nell’anno di imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro non superiore a 50mila euro;
- di aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019; nel caso di partecipazione del soggetto beneficiario del soggetto beneficiario dell’esonero in più studi professionali o in più società, sarà dichiarato il codice fiscale dello studio o della società nei quali è esercitata in modo prevalente l’attività e per i quali dovrà essere verificato il requisito;
- se liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali dell’Ago , di aver conseguito il reddito per gli anni dimpostao 2019-2020, indicandone l’importo e di dover versare contribuzione per l’anno 2021;
- di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria;
- di non aver superato l’importo individuale di aiuti concedibili per le misure a sostegno dell’economia nell’emergenza Covid;
In caso di mancate allegazioni saranno inammissibili le domande ricevute, l’Istituto Nazionale della Previdenza sociale comunicherà ai beneficiari dell’esonero l’esito delle verifiche.
Concessione dell’esonero in favore dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
La quota parte del limite di spesa è pari a 100 milioni di euro e l’esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivi di competenza del 2021, in scadenza entro il 31 dicembre, con esclusione dei contributi integrativi.
Le domande per l’ottenimento dell’esonero vanno presentate entro il 31 ottobre 2021. Ciascuna domanda deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato che dichiara:
- di non essere stato titolare di contratto di lavoro subordinato
- di non essere stato titolare di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità;
- di non avere presentato per il medesimo fine altra domanda di prevenzione;
- di aver conseguito nel 2019 un reddito professionale non superiore a 50mila euro;
- di aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33%;
- di essere in regola con il versamento dei contributi.
Alla domanda deve essere allegata la copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale.
Concessione dell’esonero in favore dei lavoratori autonomi e dei collaboratori
Per i professionisti e gli operatori obbligati al pagamento dei contributi alla Gestione separata dell’Inps la domanda va presentata entro il 31 luglio 2021 a pena di decadenza, corredata della dichiarazione del contribuente interessato, nella quale si dichiara:
- di essere titolare di incarichi di lavoro autonomo o collaborazione coordinata e continuativa, conferiti nel corso del 2020;
- di essere in quiescenza;
- di non aver presentato per lo stesso scopo una domanda ad altra forma di prevenzione obbligatoria.
Ai medici, agli infermieri e agli altri professionisti operatori in quiescenza tenuti a versare i contributi ai rispettivi enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. La domanda è presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali ed è corredata della dichiarazioni del lavoratore interessato:
- di essere stato titolare di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti nel corso del 2020;
- di essere in quiescenza;
- di non aver presentato per lo stesso scopo una domanda ad altra forma di prevenzione obbligatoria.
Sono considerate inammissibili le domande prive delle indicazioni richieste.
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