Risarcimento danni da incidente stradale: perché l’assicurazione ha risarcito sia la moglie che l’amante del defunto?
Il fatto
Un operaio di circa 40 anni, sposato e con un bambino piccolo.
La moglie di quest’ultimo lavora fuori città ed è spesso assente. Il marito decide di intraprende una relazione extraconiugale.
L’uomo, quindi, conduce due vite parallele: una con la moglie e una con l’amante con la quale, viste le assenze della moglie, convive ben 3 giorni a settimana.
Così fino al giorno dell’incidente, purtroppo mortale.
A quel punto, le due donne scoprono la verità sulla doppia vita condotta fino a quel momento dall’uomo.
Entrambe decidono, però, di fare richiesta di risarcimento del danno c.d. parentale all’assicurazione che è costretta a risarcire entrambe.
Ma perché?
Vediamo cos’è il danno parentale
Il danno parentale consiste nel “vuoto esistenziale” da parte dei familiari, il non poter più godere della presenza del defunto e del non poter più sperimentare tutte quelle relazioni fatte di affettività, condivisione, solidarietà, che caratterizzano un sistema di vita che viene stravolto.
La giurisprudenza ha esteso i soggetti che posso presentare richiesta di risarcimento del danno parentale, oltre al coniuge anche al partner unito civilmente o al compagno (anche non convivente).
Ai fini della richiesta di risarcimento del danno non basta, però, essere un “familiare” della vittima, ma occorre provare l’effettività e la consistenza della relazione.
Nel caso di cui ci stiamo occupando l’amate è riuscita a dimostrare – al pari della moglie – che anche la sua relazione con il defunto era stabile e duratura, che avevano dei progetti di vita futuri insieme, progetti che l’incidente ha distrutto.
L’assicurazione si è così trovata costretta a risarcire entrambe per la perdita.
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