Il decreto del 22 aprile 2021 ha ufficialmente introdotto la Certificazione verde. Vediamo di cosa si tratta e come va utilizzata.
Certificazione verde: a cosa serve e che validità ha?
La Certificazione verde è un certificato che attesta una delle seguenti condizioni:
- lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
- la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2;
- l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.
Avvenuta vaccinazione
Per quanto riguarda la prima ipotesi, ovvero l’avvenuta vaccinazione, essa ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale e può essere rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino.
In tal caso, inizia ad aver validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
È rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dal medico che ha effettuato la vaccinazione, il quale provvede a renderla disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.
Avvenuta guarigione
Relativamente all’ipotesi di avvenuta guarigione da COVID-19, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di sei mesi a partire dall’avvenuta guarigione.
Anche in questo caso, a rilasciarla è la struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19. Per i pazienti non ricoverati, sono i medici di base a rilasciare la certificazione e a renderla disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.
La certificazione cessa di avere validità prima della scadenza semestrale nel caso in cui l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
Effettuazione test antigenico rapido o molecolare
Infine, la certificazione verde relativa al test antigenico rapido o molecolare ha una validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test ed è rilasciata dalle strutture sanitarie e dalle farmacie che svolgono i test.
Database “Digital Green Certificate” e privacy
Tali certificazioni convergono in un sistema informativo nazionale denominato “Digital Green Certificate“.
Queste disposizioni sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore di un atto dell’Unione Europea che varrà in tutti gli Stati membri, al fine di definire una normativa unitaria per agevolare la libera circolazione all’interno dell’Unione Europea durante la pandemia di COVID-19.
Con una nota pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 03/05/21 l’Autorità Garante della Privacy ha mandato un avvertimento a tutti gli Organi interessati osservando come il decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, non rappresenti una valida base giuridica per l’introduzione e l’utilizzo dei certificati verdi a livello nazionale.
Attendiamo ulteriori sviluppi.
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