Come può difendersi un condomino che riceve un decreto ingiuntivo emesso dal condominio? Ecco cos’ha stabilito una recente sentenza della Corte di Cassazione.
Difesa di un condomino che ritiene non dovute le somme richieste per spese condominiali rispetto al decreto ingiuntivo emesso dal condominio
Va premesso come dette spese vengano richieste durante l’esercizio sulla base di un bilancio preventivo e successivamente a conguaglio a seconda delle spese effettivamente sostenute che vengono ripartite tra i condomini.
Sia il bilancio preventivo che quello consuntivo devono essere approvati dall’assemblea, nel pieno rispetto delle norme dettate per la sua convocazione, per la deliberazione, dei criteri di legge per il riparto delle spese tra i singoli condomini.
Può accadere che si verifichino degli errori di calcolo nel riparto, di attribuzione oppure altre violazioni di legge e che il condomino per tali motivi dia voto contrario.
Tale fatto però può non impedire l’approvazione del bilancio in quanto vige il principio secondo cui una volta raggiunta la maggioranza, la decisione assunta vincola anche il soggetto dissenziente.
A questo punto “il contestatore” se si rifiuterà di pagare, riceverà dapprima una lettera di messa in mora dal legale del condominio ed in seguito, persistendo la morosità, un decreto ingiuntivo.
Detto decreto ingiuntivo potrà allora essere impugnato dal condomino, rivolgendosi ad un suo legale di fiducia, facendo valere nel giudizio seguente le contestazioni originarie.
Una recente sentenza della Cassazione cambia l’orientamento della giurisprudenza
L’aspetto interessante che si apre con una recentissima sentenza della Cassazione a Sezioni Unite – n. 9839 14/04/21 – riguarda proprio il limite di sindacabilità in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, che risulta cambiato rispetto ai precedenti orientamenti giurisprudenziali.
In passato, infatti, per non poter perdere la possibilità di contestare le spese condominiali occorreva necessariamente sollevare le contestazioni in sede di impugnazione della delibera assembleare nel rigoroso rispetto dei termini di legge (ossia 30 giorni in caso di annullabilità decorrenti dalla data della riunione se presenti oppure dalla notifica del verbale in caso di assenza).
Oggi invece con la sentenza richiamata è possibile in sede di opposizione al decreto ingiuntivo sollevare le questioni inerenti l’annullabilità (purché nell’osservanza dei termini di legge) o la nullità della delibera, che costituisce il titolo in forza del quale il condominio aziona il proprio diritto di credito.
Per una consulenza legale: info@iltuolegale.it – 02 94088188
Non si effettua consulenza legale gratuita.
È assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo presente in questo articolo senza il consenso dell’autore. In caso di citazione è necessario riportare la fonte del materiale citato.