Il contratto di scommessa è di tipo aleatorio bilaterale, in quanto i rischi riguardano sia chi scommette che l’agenzia che dovrà pagare la vincita.
Contratto di scommessa: il caso
Quale tipo di contratto si instaura nel caso di una scommessa sportiva? Quali sono i diritti e gli obblighi dello scommettitore e dell’agenzia di scommessa?
Un soggetto effettua una scommessa online sul risultato di una partita di calcio, puntando una somma ed ottenendo l’emissione della ricevuta da parte dell’agenzia.
Azzeccato il risultato, il giocatore si vedeva accreditare sul suo conto la vincita corrispondente, stornata qualche giorno più tardi dall’agenzia sostenendo che la stessa non fosse dovuta.
Lo scommettitore promuove un’azione giudiziaria di adempimento del contratto conclusosi per veder condannata l’agenzia al pagamento della vincita.
Si costituiva in giudizio la società, affermando che la giocata era stata effettuata qualche minuto dopo la conclusione della competizione sportiva e che per tale motivo, già rimborsata la mera somma puntata, non doveva essere riconosciuta al giocatore alcuna vincita.
La decisione del tribunale
Il Giudice per risolvere il caso in questione si sofferma sulla natura del rapporto giuridico integratosi nella vicenda in esame, riconducibile al contratto aleatorio, ossia a quel contratto in cui le parti fanno dipendere degli effetti al verificarsi di un determinato evento (risultato della partita).
Si tratta nel caso in questione di un’alea bilaterale, in quanto nel caso di errata previsione l’agenzia ha diritto a trattenere la scommessa; diversamente lo scommettitore ha diritto alla vincita, secondo una quotazione prestabilita.
Tale alea (rischio) costituisce causa del contratto e pertanto dalla sua mancanza deriva la nullità del rapporto.
Il fatto che la scommessa fosse avvenuta qualche minuto dopo la conclusione della partita e quindi quando era già noto il risultato, comporta l’assenza della causa contrattuale e pertanto bene ha fatto la società a stornare la vincita erroneamente corrisposta.
L’azione di adempimento promossa dal giocatore va pertanto rigettata.
Il giudice in merito alle spese di lite ha ritenuto compensarle tra le parti, ravvisando una condotta negligente della società di scommesse, per non aver chiuso il sistema di accettazione delle giocate ad evento già disputato.
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