Procacciatore di affari e iscrizione all’Albo

Accanto alla figura tipica del mediatore qualificata dal Codice Civile come colui che “mette in relazione più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza” esiste quella atipica del procacciatore d’affari.
Quest’ultimo, a differenza del mediatore, non riveste una posizione di totale imparzialità rispetto alle parti interessate ma agisce su incarico di una delle parti, conferito anche in modo non espresso o per fatti concludenti, dalla quale può pretendere la provvigione.
Risulta interessante, a questo punto, risolvere la questione dell’obbligatorietà di iscrizione all’Albo professionale per le due figure, da ritenersi condizione necessaria per vedersi riconoscere il diritto al compenso maturato per effetto dello svolgimento dell’attività in campo mobiliare od immobiliare.
Mentre tale obbligo risulta pacifico per i mediatori – art. 2 della Legge 3 febbraio 1989 n. 39 – anche se il recente DLgs. 59/2010 ha provveduto alla soppressione del ruolo professionale, semplificando la procedura di iscrizione con la più snella comunicazione di inizio attività, tale obbligo non è così scontato per i procacciatori d’affari.
Un primo orientamento giurisprudenziale, infatti, traendo forza dalla contrapposizione tra le due figure professionali, concludeva per la non obbligatorietà per i procacciatori per aver agito su incarico conferito da una sola parte e quindi senza i connotati tipici della mediazione.
Un secondo orientamento, invece, sottolineando come il carattere della mediazione sia riscontrabile, quale nucleo essenziale, anche nell’attività del procacciatore, ritiene la sussistenza della necessità di iscrizione all’albo anche per questo tipo di attività.
A togliere ogni dubbio in merito è intervenuta una recente sentenza – Cass. Civ. Sez. III 8 luglio 2010, n. 16147 la quale dopo aver ripercorso i precedenti orientamenti in materia, finisce per condividere il secondo orientamento, affermando che “pur dovendosi affermare l’autonomia tra le due figure, identico è tuttavia il nucleo essenziale, costituito dalla mediazione prevista.
Ne consegue che anche i procacciatori di affari – prosegue la Suprema Corte – che svolgono l’attività di intermediazione per la conclusione dell’affare su incarico di parte, devono essere iscritti nell’albo professionale di cui alla L. n. 39 del 1989, con la conseguenza che la mancata iscrizione esclude il diritto alla provvigione.
Pertanto alla luce delle novità introdotte con il D.Lgs. 59/2010 chi intenderà svolgere un attività di procacciatore d’affari anche se esercitata in modo non continuativo, dovrà presentare alla Camera di commercio, competente per territorio, una denuncia di inizio attività (DIA), corredata dalle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura verifica il possesso dei requisiti ed iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), assegnando la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività, distintamente previste dalla L. 3 febbraio 1989 n. 39.
Tale procedura risulta necessaria per poter avanzare legittimamente la pretesa alla provvigione per l’attività di intermediazione svolta, che, in difetto, non potrà essere esercitata ed un’azione giudiziaria finalizzata ad un tale riconoscimento, andrà incontro ad un inevitabile rigetto.

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Un commento

  1. Avrei una domanda a riguardo dell’iscrizione al Ruolo del Procacciatore d’Affari: nel caso in cui la persona fisica sia un professionista (avvocato, architetto, ingegnere, ecc.) può comunque svolgere l’attività di Procacciatore d’Affari? Si va incontro a violazioni del Codice Deontologico professionale nonostante l’attività di Procacciatore non preveda alcun obbligo nei confronti del cliente terzo nè verso il Preponente?

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