Al via la riforma della giustizia penale

Cosa prevede la riforma della giustizia penale della Ministra della Giustizia Marta Cartabia?

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Riforma della giustizia penale per processi più efficienti e veloci

Giovedì 8 luglio 2021 sono stati approvati gli emendamenti al disegno di legge “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei processi giudiziari presso le Corti d’Appello”.

Si stanno così tracciando gli ambiti che saranno interessati dalle modifiche alle norme attualmente in vigore per rendere più efficiente il processo e ridurre i tempi della giustizia penale.

Con la premessa che si tratta di linee guida suscettibili di variazioni “in corso d’opera” nonché di norme che devono essere attuate con l’emanazione di disposizioni specifiche da parte del Governo, ecco quali sono i principali punti di intervento. 

La prescrizione

Viene confermata l’interruzione del decorso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado e fino ad una pronuncia definitiva, con il correttivo rispetto all’attuale normativa – priva di limite a detta interruzione e causa di processi di durata illimitata – viene posto un limite di durata massima al processo di appello pari a due anni e ad un anno per la Cassazione, decorso il quale il processo viene dichiarato improcedibile.

Tale periodo potrà essere suscettibile di deroga nei casi di processi più gravi per i quali la dilatazione dei tempi per arrivare a sentenza è giustificata dalla necessità di svolgere indagini maggiormente complesse nonché dalla più articolata attività istruttoria da compiere in dibattimento. 

La procedibilità

Si consente al Governo di ampliare i casi di procedibilità del reato a querela di parte. Questo significa che un reato prima procedibile d’ufficio, per effetto della riforma, richiederà alla persona offesa la presentazione di un atto formale con cui si chiede la punizione del colpevole (querela), in assenza del quale nessun procedimento potrà essere avviato.

Detto intervento si pone nell’ottica deflattiva dei procedimenti, con l’intento di perseguire i colpevoli solo (nei casi di reato con persona offesa privata) laddove vi sia un’esplicita volontà di agire da parte del titolare del bene giuridico leso o messo in pericolo dalla condotta criminosa altrui.

Tale intervento è quasi certamente influenzato dall’acceso dibattito intorno alla procedibilità del reato di lesioni stradali gravi, previsto e punito dall’art. 590 bis c.p. che ancora oggi, nella sua forma non aggravata, risulta essere procedibile d’ufficio.

Pertanto basta che la lesione provocata sia grave ossia comporti una malattia superiore a 40 giorni per avviare un procedimento penale nei confronti dell’autore del reato anche nel caso in cui la vittima dell’incidente, integralmente risarcito dall’assicurazione, si sia ben guardato dal proporre denuncia – querela.

Detta situazione è uscita indenne da diverse pronunce della Corte Costituzionale che ha giudicato la procedibilità d’ufficio relativa al reato in esame come “frutto di una scelta discrezionale e non irragionevole del legislatore” e come tale non censurabile sotto il profilo della sua legittimità costituzionale.

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Udienza preliminare

L’udienza preliminare, ossia l’udienza “filtro” da celebrarsi dinnanzi al Giudice per l’udienza preliminare con lo scopo di valutare se esistono le condizioni per sostenere l’accusa in giudizio e quindi di valutare l’opportunità di giungere al dibattimento, è prevista per tutti i delitti e contravvenzioni puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni o con la pena della multa solo o congiunta alla predetta pena detentiva, salvo i casi di reati per cui detta udienza viene espressamente esclusa dalla legge.

Si vuole intervenire, nell’ottica dello snellimento dei procedimenti e nella loro riduzione dei tempi imponendo l’udienza preliminare solo per i reati di peculiare gravità.

Pene sostitutive delle pene detentive brevi

Il Governo viene delegato nel disporre procedure che consentano, nei casi di pena detentiva di lieve entità, di disporne direttamente la conversione in misure alternative alla detenzione (come la detenzione domiciliare o i lavori di pubblica utilità) in esito al giudizio di primo grado, senza dover ricorrere, come avviene oggi, con procedimento ad impulso di parte, al Tribunale di Sorveglianza.

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