Il 21 Giugno 2011 è entrato in vigore il D.Lgs. n.79 del 23 Maggio 2011, ossia il Codice del Turismo, il quale, attraverso i suoi 68 articoli suddivisi in 7 titoli, ha inteso disciplinare in un testo unitario ogni aspetto della variegata attività turistica, prima di allora suddivisa in varie norme a livello statale e regionale.
In particolare il Codice del Turismo ha dedicato il titolo VI ai contratti conclusi in ambito turistico, regolamentando le vacanze ed i pacchetti turistici per il quale opera la normativa in esame, i soggetti rilevanti per la normativa, le attività necessarie al corretto svolgimento delle trattative nonché alla conclusione di un contratto turistico, le responsabilità ed i risarcimenti connessi all’inadempimento degli operatori turistici.
Tale normativa riprende in buona sostanza le disposizioni contenute negli articoli da 83 a 100 del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005), che vengono di conseguenza abrogati, con l’integrazione di alcune importanti puntualizzazioni, dirette a fare luce su alcuni punti controversi della precedente normativa, e che trovano in questa disciplina una risposta chiara ed univoca.
In tale senso, è stata ricompresa nella definizione di “Pacchetto Turistico” di cui all’art. 34 Cod. Turismo la crociera turistica, prima esclusa tra gli esempi espressi dal precedente art. 84 Cod. Consumo; ancora, è stato eliminato il riferimento alla durata dei servizi oggetto di contratto, che la precedente normativa richiedeva di una durata superiore alle 24 ore.
Tale riferimento di durata manca nel nuovo testo in vigore, ragion per cui si parlerà di pacchetto turistico, disciplinato secondo le disposizioni del Codice del Turismo, ogni qualvolta si acquisti un prodotto qualificato come segue (art. 34 Codice del Turismo):
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico.
La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo.
Un’altra importante novità riguarda la disposizione che chiarisce la portata dei servizi turistici non accessori, la cui presenza, unitamente ad uno dei servizi di trasporto od alloggio indicati nella norma, rende qualificabile l’acquisto del servizio turistico quale pacchetto turistico “tutto compreso” e dunque rientrante nella normativa in esame.
In precedenza, infatti, non era chiaro quali fossero tali servizi turistici non accessori, né quando tali servizi potessero ritenersi rilevanti ai fini dell’inquadramento del servizio turistico acquistato come pacchetto tutto compreso.
L’articolo 34 Codice del Turismo ora invece esplicitamente indica che, ai fini della qualificazione di pacchetto turistico, devono essere ricompresi quei servizi che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista.
Tale ultima precisazione si è resa necessaria a seguito delle contrastanti pronunce giurisprudenziali dirette ad accertare quando un servizio accessorio fosse da considerarsi parte significativa del pacchetto tale da considerare il servizio turistico venduto quale un pacchetto turistico “tutto compreso” – regolamentato quindi dalla disciplina di favore prevista per il viaggiatore – e quando, al contrario, tali servizi aggiuntivi fossero incapaci di attrarre il servizio offerto nella disciplina del pacchetto turistico.
In tal senso si è assistito ad una duplice interpretazione della norma: da un lato, vi era chi sosteneva che i servizi non accessori avrebbero dovuto essere significativi avendo riguardo al costo dei medesimi in riferimento al costo dell’intero servizio acquistato; da un altro lato, chi invece sosteneva che l’aggettivo significativo dovesse aver riguardo all’interesse del turista che lo aveva richiesto.
Tale possibilità interpretativa della norma lasciava quindi al Giudice investito della controversia il potere di decidere se aderire all’uno o altro filone interpretativo, provocando incertezza circa la disciplina da utilizzare e la possibilità di ottenere i risarcimenti previsti dalla norma.
L’art. 34 del Codice del Turismo chiarisce definitivamente la corretta interpretazione da attribuire alla norma, e risolvendo la diatriba giurisprudenziale afferma che l’interesse che rende significativo il servizio non accessorio deve essere valutato con riguardo alle esigenze ricreative del turista, indipendentemente dal valore economico del servizio rispetto al costo dell’intero pacchetto acquistato.
Per quanto è qui di interesse, tale aspetto è importante in quanto – sotto il vigore della precedente normativa – non era possibile dare una risposta univoca alla questione se l’acquisto di un servizio formato da alloggio e pacchetto immersioni ovvero da trasporto e pacchetto immersioni fosse da qualificarsi come pacchetto turistico, con conseguente applicazione della normativa di settore, ovvero si trattasse di due servizi turistici separati, non disciplinati dal Codice del Consumo.
Per meglio comprendere la portata della norma in esame facciamo l’esempio di aver acquistato presso un’agenzia di viaggi un soggiorno presso una struttura estera completa di diving center, con la possibilità di effettuare immersioni acquistando un pacchetto immersioni a prezzo scontato ovvero addirittura in omaggio.
E’ ovvio che, per un subacqueo, la previsione di poter fare immersioni sia una condizione essenziale dell’acquisto del soggiorno, indipendentemente dal valore che il pacchetto immersioni abbia sul costo dell’intero servizio turistico acquistato.
Ebbene, nel caso in cui, durante il soggiorno, la possibilità di fare immersioni venga meno per qualsiasi motivo (manca la guida subacquea, si verifichi la rottura del compressore per ricaricare le bombole, non vi sia disponibilità di attrezzatura, ecc), oppure nello svolgimento dell’attività subacquea si subisca un danno per colpa della guida, dell’istruttore o del centro diving, nella precedente versione della norma non era chiaro se il turista potesse chiedere il risarcimento dei danni subiti all’organizzatore del viaggio, oppure dovesse chiedere il risarcimento direttamente alla struttura turistica prenotata ovvero ai soggetti responsabili dei danni subiti.
E’ evidente che la possibilità di agire contro un operatore turistico italiano (agenzia o tour operator) sia estremamente più semplice che agire contro i soggetti effettivamente responsabili del danno o del disservizio, specialmente quando tali soggetti abbiamo sede o risiedano all’estero e vi sia difficoltà nel coordinare le leggi dei rispettivi Paesi, oltreché di reperire i riferimenti dei soggetti responsabili.
Ed infatti, il contratto di viaggio deve indicare in maniera chiara tutti i dati ed i riferimenti dell’organizzatore o dell’agenzia di viaggi, compresa intestazione, indirizzo della sede legale, dati societari, ecc, per cui non sarà difficile contattare tale soggetto per avanzare la richiesta risarcitoria.
Al contrario, spesso risulta estremamente arduo ottenere i dati dei soggetti diretti responsabili dei danni o dei disservizi subiti, in particolar modo quando tali soggetti si trovino fuori dall’Italia, ovvero non siano ben conosciuti o rintracciabili (si pensi alla guida subacquea, di cui spesso si conosce solo il nome di battesimo, se non addirittura il diminutivo o il nomignolo!).
La norma ora citata, quindi, ha stabilito che nel caso in oggetto, verrà ritenuta applicabile la disciplina del Codice del Turismo anche per fattispecie che prima ne erano escluse, oppure che erano lasciate nell’incertezza dell’interpretazione del Giudice a cui venivano sottoposte.
Ed infatti, per stabilire se un servizio non accessorio sia o meno significativo nell’economia del servizio turistico acquistato, non è necessario che esso sia significativo sotto un profilo “economico”, purché emerga che sia significativo per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista.
In tal caso, si applicheranno le norme dettate dal Codice del Turismo, tra le quali la possibilità di agire per il risarcimento dei danni nei confronti dell’organizzatore o dell’agenzia che ha organizzato il pacchetto turistico, i quali avranno poi diritto di rivalsa nei confronti del soggetto che ha provocato i danni.
Ed infatti, ai sensi dell’art. 43, comma 2, Codice del Turismo, L’organizzatore o l’intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.
Oltre a ciò, il turista potrà godere delle “protezioni” previste da tutta la normativa in esame, tra le quale il diritto ad essere informato per iscritto di tutte le condizioni del viaggio ai sensi degli artt. 37 e 38 Codice del Turismo, la possibilità di cedere a terzi il contratto di viaggio (art. 39 Cod. Turismo), le limitazioni previste dalla legge riguardo alla revisione del prezzo del pacchetto prima della partenza (art. 40), i rimedi previsti in caso di modifiche unilaterali dei servizi acquistati (artt. 41 e 42).
Si segnala, inoltre, che per eventuali danni alla persona il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data dell’evento, mentre per i danni diversi da quelli alla persona si prescrive in 1 anno, contro i dieci anni previsti dal codice civile per la responsabilità contrattuale (art. 2946) ed i 5 anni previsti per la responsabilità extracontrattuale (art. 2947), salvo termini inferiori previsti per determinate categorie di danno; si rileva, peraltro, che tale previsione non corrisponde ad una limitazione dell’azione risarcitoria, la quale potrà essere svolta nei termini previsti dal codice civile nei confronti dei soggetti responsabili.
Al contrario, la norma amplifica la possibilità di ottenere il risarcimento delle lesioni subite aggiungendo la possibilità di agire – oltre che nei confronti dei soggetti responsabili nei termini di legge previsti dal Codice Civile – anche la possibilità di agire nei confronti dell’organizzatore o del venditore del viaggio, entro i ridotti limiti temporale indicati.
Infine, l’applicabilità della normativa in esame permette di ottenere, in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto turistico da parte dell’organizzatore o del venditore del viaggio il risarcimento del c.d. danno da vacanza rovinata, correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta (art. 47 Codice del Turismo).
Tale voce di danno è risarcibile solo se il servizio turistico è riconducibile alla normativa in oggetto, essendo un risarcimento “eccezionale” non previsto in via generale.
Per una consulenza in merito non esitare a contattarci: info@iltuolegale.it
Articolo pubblicato su ScubaZone
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